Processo Tributario-Ricorrente costituito con deposito cartaceo –Il resistente deve costituirsi in analoga modalità pena inammissibilità della costituzione telematica.

Processo Tributario-Ricorrente costituito con deposito cartaceo –Il resistente deve costituirsi in analoga modalità pena inammissibilità della costituzione telematica.

CTP BARI 2067-2018-

Processo Tributario-Ricorrente costituito con deposito cartaceo –Il resistente deve costituirsi in analoga modalità pena inammissibilità della costituzione telematica.

Dott.ssa ZAGARIA Maria Rosa

La Commissione Provinciale di Bari, decidendo il ricorso promosso da un contribuente, difeso dalla Dott.ssa ZAGARIA Maria Rosa (associata al Centro Studi Ope Legis), con decisione messa al n. 2067\2018 , ha dichiarato la inammissibilità della costituzione in giudizio effettuata dal resistente con modalità telematica.

La Commissione ha ritenuto che, avendo il ricorrente optato per il deposito in via cartacea del proprio ricorso, il resistente doveva seguire identica modalita’ di costituzione.

Tanto perche’ il combinato disposto degli artt.i 9 e 10 del D.M. del MEF n. 163 del 23.12.2013 :”si puo’ legittimamente ritenere che le modalita’ seguite dal ricorrente per introdurre il ricorso cartaceo o telematico, VINCOLANO, il proseguimento del giudizio e, pertanto, la scelta originaria del ricorrente impone ai resistenti di osservare le norme processuali previste dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive integrazioni e modificazioni ed, in particolare, dall’art. 23 comma n.2.