Le sanzioni per ritardato versamento oneri previdenziali non sono deducibili

Le sanzioni per ritardato versamento oneri previdenziali non sono deducibili

Le sanzioni per ritardato versamento oneri previdenziali non sono deducibili

Cass 30238-18 Le sanzioni per ritardato versamento oneri previdenziali non sono deducibili

che nella sostanza, si lamenta aver errato la CTR nel ritenere le sanzioni per ritardato versamento dei contributi Inps come oneri non deducibili, in ragione dell'affermata natura di sanzione civile (e non amministrativa) recepita da questa Corte;
che la predetta natura di sanzione civile -affermata dalla Sezione Lavoro- non comporta per automatica conseguenza l'inerenza della «sanzione» all'attività di impresa, intesa come inevitabilità di un' costo per il funzionamento ordinario dell'attività nel perseguimento dell'oggetto sociale (cfr. Cass. 5072/2015);
che, infatti, la natura risarcitoria è condizione necessaria, ma non sufficiente, per ritenere inerente alla -cioè inevitabile per la attività di impresa anche la spesa ulteriore, derivante dal
pagamento di somma «aggiuntiva» in ragione del ritardato pagamento di oneri (quelli previdenziali) necessariamente dovuti all'attività di impresa;
che, diversamente opinando, verrebbe svilita proprio la funzione coercitiva della sanzione, consentendo all'imprenditore di valutare se corrispondere tempestivamente, ovvero se lucrare sul differimento del termine ad adempiere, sapendo di poter comunque portar a deduzione il maggior costo delle sanzioni;