La societa’ cancellata non ha legittimazione attiva nel giudizio per rimborso imposte. Avv. Francesco Cotrufo

La societa’ cancellata non ha legittimazione attiva nel giudizio per rimborso imposte. Avv. Francesco Cotrufo

Cass 33268-18-La societa’ cancellata non ha legittimazione attiva nel giudizio per rimborso imposte

  • ai sensi dell'art. 2495 cod. civ. (nel testo risultante dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la cui entrata in vigore come noto è fissata al 1 gennaio 2004), l'iscrizione della cancellazione di società di capitali nel registro delle imprese comporta l'estinzione della società, restando irrilevante l'eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti. Come noto, le Sezioni Unite hanno riconosciuto alla norma «effetto espansivo» anche alle società di persone, di modo che anche per esse si produce l'effetto estintivo conseguente alla cancellazione, sebbene per queste ultime la relativa pubblicità conservi natura dichiarativa. E ciò anche per le cancellazioni che abbiano avuto luogo anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova formulazione della norma, con effetto però in tal caso da quest'ultima data: 10 gennaio 2004 (v. Cass. Sez.U. 22/02/2010, n. 4062). Tale effetto deve, nel caso di specie,riconoscersi prodotto in conseguenza dell'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese della società di capitali di che trattasi prima della proposizione del giudizio di primo grado;
    - va subito chiarito, con riguardo all'effetto estintivo delle società (di persone e di capitali) conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese in base alla riforma del diritto societario attuata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che il successivo "D.Lgs. 21 novembre 2014, n.175, art. 28, comma 4, in quanto recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa (neppure implicita) né efficacia retroattiva, sicché il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495 c.c., comma 2 —operante nei confronti soltanto dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma,con riguardo a tributi o contributi — si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto D.Lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente" (Cass. sez. V, 6743/15,7923/16, 8140/16; sez. VI-5, 15648/15, 11100/17);
    - ciò premesso, deve darsi seguito al consolidato orientamento per cui "in tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore, sicché eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, consegue l'annullamento senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito" (Cass. n. 21125/2018) trattandosi di impugnazione "improponibile, poiché l'inesistenza del ricorrente è rilevabile anche d'ufficio (Cass. sez. V, 5736/16,20252/15, 21188/14), non essendovi spazio per ulteriori valutazioni circa la sorte dell'atto impugnato, proprio per il fatto di essere stato emesso nei confronti di un soggetto già estinto (Cass. sez. VI-5, 1912/16; v. anche Cass. sez. V, 2444/17, per l'inesistenza del ricorso proposto da una società estinta; conf., a contrario, Cass. sez.V, 4786/17);
    - nel caso di specie, costituisce circostanza incontestata la proposizione nel 2008 del ricorso originario avverso il diniego parziale di rimborso Iva, per l'anno 2005, da parte di ……………, nella qualità di liquidatore volontario della cessata società "…………. s.p.a. in liquidazione e concordato preventivo", con conseguente difetto della sua capacità processuale e legittimazione a rappresentare la società ormai estinta.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari