Cass 1172-19- Le risultanze catastali definitive hanno efficacia dall’anno di imposta successiva

Cass 1172-19- Le risultanze catastali definitive hanno efficacia dall’anno di imposta successiva

Cass 1172-19- Le risultanze catastali definitive hanno efficacia dall’anno di imposta successiva.  

Questa Corte ha già affermato il principio secondo cui, in tema di ICI, la regola generale ricavabile dal D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504, art.5, comma 2, secondo la quale le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotale negli atti catastali (cosiddetta messa in atti), patisce eccezione per la sola ipotesi in cui le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali di fatto (come tali riconosciuti dalla stessa Amministrazione) incorsi nel classamento che sostituiscono; ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente, dovendo allora esse trovare applicazione dalla data della denuncia. In tale ipotesi, peraltro, il fatto che situazione materiale denunciata risalga a data anteriore non ne giustifica una applicazione retroattiva rispetto alla denuncia.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari