Cass.1092-2019 –La prescrizione post-cartella dei crediti Inps e’ di 5 anni e non si trasforma in decennale –L’art. 20 D.lgs 112\99 e’ ininfluente

Cass.1092-2019 –La prescrizione post-cartella dei crediti Inps e’ di 5 anni e non si trasforma in decennale –L’art. 20 D.lgs 112\99 e’ ininfluente

Cass.1092-2019 –La prescrizione post-cartella dei crediti Inps e’ di 5 anni e non si trasforma in decennale –L’art. 20 D.lgs 112\99 e’ ininfluente 

 

Il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti, nonché la regolamentazione ex lege della procedura e la previsione di diritti e obblighi del concessionario stesso, non determina il mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale, che è assoggettato per legge ad una disciplina specifica. Né tantomeno potrebbe determinarsi in tal modo una modifica del regime prescrizionale, che sarebbe incompatibile con il principio di "ordine pubblico" della irrinunciabilità della prescrizione, valorizzato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 17/11/2016, che ha affermato il principio richiamato dal giudice di merito ed alla quale occorre dare continuità (vedi sul punto anche Cass., Sez. lav., 15 ottobre 2014, n. 21830; Id. 24 marzo 2005, n. 6340; Id. 16 agosto 2001, n. 11140; Id. 5 ottobre 1998, n. 9865; Id. 6 dicembre 1995, n. 12538; Id. 19 gennaio 1968, n. 131).

Stante il disposto dell'art. 3, comma 9, della I. n. 335 del 1995, la prescrizione ha nel caso un'efficacia effettivamente estintiva (e non soltanto acquisitiva in favore del soggetto passivo del potere di contrastare la pretesa avanzata dal creditore) posto che il decorso dei termini previsti dalla legge preclude il versamento dei contributi. In assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito contributivo e produca la rideternninazione in dieci anni della durata del termine prescrizionale ex art. 2953 c.c., continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione del credito prevista dall'art. 3 della legge n. 335 del 1995 e non ricorrono pertanto i presupposti per l'applicazione della regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c. 4.

Né giova alla tesi della ricorrente il richiamo all'art. 20 comma 6 del d.lgs n. 112 del 1999, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari