Reati di omessa dichiarazione e occultamento dello scritture contabili. Patteggiamento possibile. Avv. Francesco Cotrufo

Reati di omessa dichiarazione e occultamento dello scritture contabili. Patteggiamento possibile. Avv. Francesco Cotrufo

Reati di omessa dichiarazione e occultamento dello scritture contabili. Patteggiamento possibile. Avv. Francesco Cotrufo

La Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 10800 del 12 marzo 2018, si è occupata del patteggiamento nell'ambito dei reati di omessa dichiarazione e occultamento delle scritture contabili. In particolare, la Suprema Corte ha ricordato che l'ammissione all'applicazione della pena si richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è subordinata, per tutti i reati previsti dal D.lgs. 74/2000, o all'integrale estinazione del debito tributario, ovvero all'ipotesi di ravvedimento operoso. Ciò ad esclusione dei reati di cui agli articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater per i quali il pagamento integrale del debito tribuario prima dell'apertura del dibattimento rappresenta una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. 74/2000. 

I Supremi giudici hanno sottolinato che l'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, nella formulazione introdotta dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 158 del 2015, stabilisce espressamente che, per i delitti di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. può essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1, ossia l'integrale pagamento, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, dei debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi - e sempre che non si tratti dei reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione ai quali l'integrale pagamento del debito tributario configura una causa di non punibilità - ovvero in presenza di ravvedimento operoso - ad accezione, in tal caso, dei reati di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione ai quali il ravvedimento operoso integra parimenti una causa di non punibilità (sul punto cfr. Cass. 5448/2018).

Invece, per quanto riguarda il reato di occultamento delle scritture contabili, la Cassazione ribadisce che, a differenza degli altri reati previsti dallo stesso decreto, non è legato all’esistenza di un profitto o di un danno erariale quantificabile rendendo di fatto inoperante il preventivo accertamento dell’estinzione integrale del debito o del ravvedimento operoso a meno che non venga specificamente accertato un debito erariale.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari