Irretrattabilitą della domanda di definizione agevolata. Avv. Francesco Cotrufo

Irretrattabilitą della domanda di definizione agevolata. Avv. Francesco Cotrufo

La Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 8555 del 27 marzo 2019, ha statutio che la dichiarazione di volersi avvalere di una determinata definizione agevolata non ha natura di mera dichiarazione di scienza o di giudizio, come tale modificabile, ma integra un atto volontario, frutto di scelta ed autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti sono previsti dalla legge, sicché, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall'ufficio, né contestata dal contribuente per un ripensamento successivo, ma solo per errore materiale manifesto e riconoscibile.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari