Il professionista non può versare contributi prescritti per retrodatare l’iscrizione alla Cassa. Avv. Francesco Cotrufo

Il professionista non può versare contributi prescritti per retrodatare l’iscrizione alla Cassa. Avv. Francesco Cotrufo

La Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 9865/2019 (v., fra le altre, Cass. 15 ottobre 2014, n. 21830) ha affermato che nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti - ai sensi dell'art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995 - anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della stessa legge (art. 3, comma 10, legge n.335 cit.) e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria.

 Una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi - opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio.

 Va escluso, pertanto, il diritto dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa per il periodo coperto da prescrizione, senza che possa rilevare l'eventuale inerzia della Cassa stessa nel provvedere al recupero delle somme corrispondenti alle contribuzioni: il credito contributivo ha una sua esistenza autonoma, che prescinde dalla richiesta di adempimento fattane dall'ente previdenziale, ed insorge nello stesso momento in cui si perfeziona il rapporto (o, comunque, l'attività) di lavoro, che ne costituisce il presupposto, momento dal quale decorre il relativo termine prescrizionale (cfr. Cass. 15 ottobre 2014, n. 21830 e i precedenti ivi richiamati).

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari