La Suprema Corte, con la sentenza n. 9798/19, ha statuito che la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti. Esso, pertanto, è suscettibile di revocatoria salvo che si dimostri l'esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale.
Pertanto, secondoi Supremi Giudici, l'atto di separazione personale dei due coniugi, intervenuto successivamente alla costituzione del fondo patrimoniale, non è in grado di mutare la natura gratuita dell’atto costitutivo e la sua derivazione da atto in danno delle ragioni del creditore compiuto all'origine da uno dei due coniugi.
Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari