Legittima l'impugnazione delle cartelle di pagamento indicate nell'estratto di ruolo irritualmente notificate. Avv. Francesco Cotrufo
Secondo la Suprema Corte, il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal Concessionario della Riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del D.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione .
(Cass. n. 14213 del 24 maggio 2019)
Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari