Litisconsorzio processuale: incombenti del giudice. Avv. Iris Maria Ruggeri

Litisconsorzio processuale: incombenti del giudice. Avv. Iris Maria Ruggeri

Litisconsorzio processuale: incombenti del giudice. Avv. Iris Maria Ruggeri

Litisconsorzio processuale: incombenti del giudice. Avv. Iris Maria Ruggeri

Con sentenza n. 14213 del 24.05.2019, la Corte di Cassazione conferma un orientamento ormai granitico che, tuttavia, spesso i giudici tributario disattendono.

Si tratta dell’ipotesi assai ricorrente, in particolare quando la controversia verta sull’impugnazione di ruoli e cartelle (di cui si contesti l’irrituale notificazione), in cui siano convenuti in giudizio, oltre all’ente di riscossione anche gli enti impositori.

E’ ben noto che in ipotesi di tal fatta non sussista una ipotesi di litisconsorzio necessario sul piano sostanziale (la sentenza resa a Sezioni Unite n. 16412/2007, docet), ben potendo, la lite, essere instaurata direttamente nei confronti dell’ente di riscossione; ma se, a causa di una scelta processuale della parte ricorrente tutti gli enti coinvolti (ente di riscossione ed enti creditori) vengano evocati in causa, tutti saranno da considerarsi litisconsorti necessari sul piano processuale ed un eventuale giudizio d’appello andrà incardinato indistintamente nei riguardi di tutte le parti coinvolte.

Ove, tuttavia, dovesse accadere che l’appello non venga proposto nei confronti di tutte le parti, esso non potrà tout court essere dichiarato inammissibile (come spesso accade), dovendo, invece, il giudice assegnare alla parte appellante un termine (perentorio) entro il quale integrare il contraddittorio. Solo nel caso in cui l’ordine impartito dal giudice non fosse ottemperato dalla parte onerata entro il termine indicato, il giudice dichiarerà l’inammissibilità dell’appello.

Testualmente, la Corte si è così espressa: “Nel processo tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l’inscindibilità della causa anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c. nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l’ha concluso, rilevabile d’ufficio, anche in sede di legittimità”.

Avv. Iris Maria Ruggeri - Cassazionista -  del foro di Catania

Associate Studio Legale Cotrufo