Responsabilità personale del liquidatore se paga in prededuzione un privato in luogo dell’erario. Avv. Iris Maria Ruggeri

Responsabilità personale del liquidatore se paga in prededuzione un privato in luogo dell’erario. Avv. Iris Maria Ruggeri

Responsabilità personale del liquidatore se paga in prededuzione un privato in luogo dell’erario.

Con ordinanza n. 17020 del 25.06.2019 la Corte ha ribadito che “Il rapporto giuridico in forza del quale, ai sensi dell’art. 36, DPR. n. 602/73, pure l’amministratore è tenuto a rispondere in proprio delle imposte non pagate, ha la sua fonte in un’obbligazione ex lege di cui il predetto è responsabile secondo le norme comuni degli artt. 1176 e 1218 c.c., in relazione agli elementi obiettivi della sussistenza di attività nel patrimonio della società e della distrazione di tali attività a fini diversi dal pagamento delle imposte dovute. Essa, infatti, non è di per sé equiparabile all’obbligazione derivante dalla responsabilità verso i creditori (...) e non v’è alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari, bensì responsabilità per obbligazione propria ex lege, secondo il modello degli artt. 1176 e 1218 c.c. (...). ... quello verso l’amministratore è credito dell’amministrazione finanziaria non strettamente tributario, ma più che altro civilistico che trova titolo autonomo rispetto all’obbligazione fiscale vera e propria, costituente mero presupposto della responsabilità stessa, (...), ancorchè detta responsabilità debba essere accertata dall’Ufficio con atto motivato ...”. Ciò implica che, non trattandosi di credito strettamente tributario, non vi è alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese, con conseguente responsabilità personale del liquidatore di una società cancellata dal registro delle imprese per aver pagato in prededuzione un privato in luogo dell’erario.

Avv. Iris Maria Ruggeri del foro di Catania