Conciliazione giudiziale ed effetto novativo. Avv. Iris Maria Ruggeri

Conciliazione giudiziale ed effetto novativo. Avv. Iris Maria Ruggeri

Conciliazione giudiziale ed effetto novativo. Avv. Iris Maria Ruggeri

Conciliazione giudiziale ed effetto novativo. Avv. Iris Maria Ruggeri

Premesso che l’istituto della “conciliazione giudiziale” ha comportato, sin dal suo esordio, notevoli sforzi interpretativi, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14951 del 31.05.2019, illumina circa il coordinamento tra l’effetto estintivo del rapporto tributario controverso e la pronuncia di estinzione del giudizio pendente per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, nell’ipotesi in cui il contribuente risulti totalmente o parzialmente inadempiente rispetto al versamento degli importi concordati.

Il caso deciso è molto semplice ma anche abbastanza ricorrente: nel corso del giudizio su alcuni avvisi di accertamento, il contribuente e l’ufficio impositore con accordo conciliativo giudiziale ex art. 48, D. Lgs. n. 546/1992, definiscono gli atti opposti dietro pagamento rateale degli importi concordati con prestazione di garanzia fideiussoria.

Il giudice presso il quale la controversia avente ad oggetto gli atti definiti era pendente, preso atto dell’accordo conciliativo intervenuto tra le parti, pronuncia la cessata materia del contendere.

Avendo omesso, il contribuente, di pagare alcune rate, l’Ente impositore, ritenendo non perfezionato l’accordo conciliativo, iscrive a ruolo l’originario importo degli avvisi di accertamento, decurtato degli importi pagati a seguito della conciliazione.

A seguito di impugnazione della cartella di pagamento il giudice (sia di primo grado che d’appello) la annulla, non potendo l’Ente impositore, recuperare gli importi originariamente accertati per non avere impugnato la sentenza di estinzione del giudizio ex art. 48 D. Lgs. n. 546/1992. Essendo, infatti, la pronuncia passata in giudicato si era determinato un effetto novativo della pretesa come da accordo conciliativo che aveva sostituito quella originariamente determinata con gli accertamenti.

Avverso la pronuncia della CTR, l’AE proponeva ricorso per Cassazione che, nel condividere le statuizioni dei giudici di merito, ha sancito il seguente principio di diritto: «in tema di contenzioso tributario, la mancata proposizione dell’appello da parte dell’ufficio avverso la sentenza che, anche in caso di mancato versamento da parte del contribuente dell’intera somma oggetto della conciliazione giudiziale ex art. 48 D. Lgs. n. 546/1992 abbia dichiarato l’estinzione del relativo giudizio, impedisce l’iscrizione a ruolo delle somme relative al credito fiscale originario contestato, potendo, l’A.F. in tal caso essendosi formato il giudicato sul rapporto giuridico sostanziale controverso, iscrivere a ruolo in forza del “processo verbale di conciliazione».