No al ricorso per cassazione straordinario avverso il rigetto dell’istanza si sospensione a cura della Commissione Tributaria. Avv. Iris Maria Ruggeri

No al ricorso per cassazione straordinario avverso il rigetto dell’istanza si sospensione a cura della Commissione Tributaria. Avv. Iris Maria Ruggeri

No al ricorso per cassazione straordinario avverso il rigetto dell’istanza si sospensione a cura della Commissione Tributaria.

Molto interessante la problematica affrontata dalla Corte nella recente ordinanza n. 17011/2019.

Una società, nelle more della trattazione di un appello, presentava, alla CTR adita, istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado ex art. 52, co. 2, D. Lgs. n. 546/1992 che, tuttavia, veniva respinta stante l’insussistenza del “periculum in mora”.

Il difensore, avverso l’ordinanza di rigetto presentava ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell’art. 111, co. 7 della Cost.

La norma costituzionale citata prevede espressamente che “Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. ...”.

Alla luce del contenuto testuale della norma, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, così motivando: “... i provvedimenti resi dal Giudice d’appello sulla provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado non sono ricorribili per Cassazione, neppure a norma dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimenti di natura processuale con contenuto non decisorio, che producono effetti temporanei, destinati ad esaurirsi con la sentenza definitiva del giudizio di impugnazione”.

Avv. Iris Maria Ruggeri - Cassazionista - Partner Studio Legale Cotrufo