Se l’irritualità del ricorso proposto dalla parte personalmente viene sanata quali poteri al difensore?

Se l’irritualità del ricorso proposto dalla parte personalmente viene sanata quali poteri al difensore?

Se l’irritualità del ricorso proposto dalla parte personalmente viene sanata quali poteri al difensore?

E’ noto che in seno al processo tributario la parte investita da un atto impositivo o della riscossione possa difendersi personalmente entro il limite di valore normativamente indicato (argomenta ex art. 12, co. 2, D. Lgs. n. 546/1992) di Euro 3.000,00.

Laddove il limite indicato venga superato (nel senso che il contribuente si difenda personalmente in controversie di valore superiore a quello indicato) sarà necessario sanare l’irritualità del ricorso munendosi di assistenza tecnica.

L’interessante problematica affrontata da una recente ordinanza della Cassazione (n. 14943 del 31.05.2019) riguarda il raggio di azione del difensore tecnico con specifico riferimento alla necessità di conciliare il diritto di difesa del contribuente con la preclusione processuale rappresentata dall’impossibilità di addurre motivi di impugnazione ulteriori che solo un difensore tecnico sarà in grado di prospettare rispetto a quelli proposti col ricorso personalmente introdotto dalla parte.

La questione è stata affrontata e decisa dalla Corte in modo condivisibile avendo espressamente chiarito che “nel caso in cui – in una causa di valore superiore ad Euro 2.582,28 (questo il limite di valore all’epoca dei fatti – n.d.r.) - la parte dopo avere proposto personalmente il ricorso, sana l’irritualità del detto ricorso, munendosi di assistenza tecnica, è al primo atto del difensore che andranno ricollegate le prescritte preclusioni processuali; siffatta interpretazione appare, invero, l’unica compatibile con l’esercizio effettivo del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. essendo indubbio che, una volta ritenuto dal legislatore necessaria (per i giudizi di importo superiore agli Euro 2.582,28) l’assistenza tecnica, deve essere consentito al difensore abilitato la più ampia difesa del contribuente, senza che la stessa sia limitata (pena la violazione dell’art. 24 Cost.) da precedenti impostazioni del contribuente, difesosi personalmente e, quindi, in modo non rituale...”.

Sulla scorta di tale principio la Corte Eccellentissima ha rigettato il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate che lamentava l’error in procedendo della CTR per avere ritenuto che i motivi di ricorso che erano stati proposti in sede di rimessione delle parti dinanzi al giudice di primo grado (che aveva accertato la mancanza di difesa tecnica del ricorrente) non erano da considerarsi nuovi rispetto a quelli già proposti in sede di proposizione del ricorso introduttivo dinanzi al giudice di primo grado.