Avviso bonario: quando è necessario. Avv. Francesco Cotrufo

 La Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 15185 del 04 giugno 2019, ha ribadito che, iI materia di riscossione, ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta.

L'art. 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, dunque, va interpretato nel senso che solo per il caso in cui il controllo automatico della dichiarazione riveli «un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione», ossia un errore del contribuente, v'è la necessità dell'avviso bonario, non anche per il diverso caso dell'omesso o tardivo versamento, nel quale il riscontro di irregolarità non investe «incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione», come appunto richiesto dall'art. 6, comma 5, Legge n. 212 del 2000, in quanto i dati contabili utilizzati dall'Amministrazione finanziaria si considerano a tutti gli effetti come dichiarati dal contribuente (art. 54-bis) o dal sostituto d'imposta (art. 36-bis, comma 4, e art. 54-bis), per cui risulterebbe del tutto inutile dare comunicazione al dichiarante su quanto dal medesimo allegato.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari