Amministratore unico che svolge solo attivitą amministrativa. Nessun obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale INPS dei commercianti. Avv. Francesco Cotrufo

Amministratore unico che svolge solo attività amministrativa. Nessun obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale INPS dei commercianti.

La Suprema Corte di cassazione, con l’Ordinanza n. 21295 del 9 agosto 2019, ha statuito che l’amministratore unico che riceve solo un compenso, limitandosi a gestire l’attività amministrativa della società, non è soggetto all’obbligo di iscriversi alla gestione previdenziale INPS dei commercianti, ma solo a quello relativo alla gestione separata INPS (art. 2, c. 26, Legge 335/1995). Gli Ermelli chiariscono che per essere soggetti al primo obbligo è necessario che l’amministratore svolga attività materiale ed esecutiva nell’impresa.

Avv. Franceso Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari