Accertamento nullo se l’Agenzia delle Entrate non prova l’inesistenza oggettiva delle operazioni. Avv. Iris Maria Ruggeri

Accertamento nullo se l’Agenzia delle Entrate non prova l’inesistenza oggettiva delle operazioni. Avv. Iris Maria Ruggeri

Accertamento nullo se l’Agenzia delle Entrate non prova l’inesistenza oggettiva delle operazioni.

Con sentenza n. xxxx/2019, depositata il 12.11.2019, la CTP di Bari, in una causa patrocinata dall’Avv. Francesco Cotrufo del foro di Bari, ha annullato un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto i costi di sponsorizzazione sostenuti da una società sulla scorta di gravi irregolarità fiscali e tributarie imputabili alla sponsorizzata che avevano fatto presumere, all’Ufficio finanziario, l’inesistenza delle sponsorizzazioni fatturate.

Si riportano, di seguito, i passi salienti e più significativi delle statuizioni della CTP.

Quanto ... all’onere della prova, l’A.F., cui spetta dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa, non ha dato prova anche se (rectius - neppure) in via presuntiva, dell’inesistenza delle sponsorizzazioni fatturate dal fornitore atteso che la società ricorrente non ha alcuna colpa in merito alle irregolarità fiscali ... emerse dal controllo effettuato nei confronti della sponsorizzata ... omissis ... La ricorrente , ..., cui incombe l’onere di provare l’esistenza dei fatti che danno luogo ad oneri e costi deducibili ... ha, di contro, fornito prova idonea e contraria circa l’esistenza delle operazioni in oggetto. ... Si può, dunque, ritenere che il contribuente evasore sia (la sponsorizzata) che procedeva a detto disegno criminoso per ridurre e/o evadere le imposte tenendo ignari i propri clienti di tali comportamenti. Conseguentemente ... cadono nel nulla gli accertamenti impugnati”.

La Corte di merito Barese ha colto nel segno dando concreta attuazione al principio secondo il quale, in tema di operazioni totalmente o parzialmente inesistenti sul piano oggettivo, incombe sull’AE il prioritario onere di fornire elementi probatori, seppur meramente indiziari o presuntivi, del fatto che l’operazione fatturata non è mai stata effettuata (o lo è stata solo parzialmente).

Solo in conseguenza all’assolvimento di tale primario onere, competerà al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, rammentando che, per consolidata giurisprudenza non saranno sufficienti la produzione della fattura, della attestazione di regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché la regolarità dei suoi profili formali è, normalmente funzionale proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia. (EX MULTIS. Cass. n. 2905/2018)

Nell’ipotesi esaminata la società sponsor, a giudizio della CTP, aveva offerto prova congrua ed idonea, differentemente dall’Ufficio impositore che aveva, invece, fondato la propria pretesa su fatti imputabili esclusivamente alla sponsorizzata.

Avv. Iris Maria Ruggeri, Cassazionista - Foro di Catania