Spese di sponsorizzazione: accertamento ILLEGITTIMO se l’AE fonda la pretesa solo su rilievi riguardanti il soggetto terzo (ASD sponsorizzata). Avv. Iris Maria Ruggeri

Spese di sponsorizzazione: accertamento ILLEGITTIMO se l’AE fonda la pretesa solo su rilievi riguardanti il soggetto terzo (ASD sponsorizzata). Avv. Iris Maria Ruggeri

Spese di sponsorizzazione: accertamento ILLEGITTIMO se l’AE fonda la pretesa solo su rilievi riguardanti il soggetto terzo (ASD sponsorizzata).

L’attenta Sezione della CTP di Bari, con recentissima sentenza, (dep. il 25.11.2019) ha accolto i ricorsi riunificati proposti da una società sponsor avverso una pluralità di avvisi di accertamento attraverso i quali l’Ufficio impositore ha disconosciuto costi e recuperato l’IVA indebitamente detratta avvalendosi dei rilievi operati a carico della ASD sponsorizzata.

Avendo riscontrato, nel corso dell’attività ispettiva condotta a carico dell’ASD, una discrepanza tra gli importi da quest’ultima fatturati e le fatture esibite dalle società sponsor, l’Ufficio aveva ipotizzato una sovrafatturazione e contemporaneamente ritenuto che le operazioni fossero oggettivamente inesistenti.

Col patrocinio dell’avv. Francesco Cotrufo, la società sponsor opponeva la ricostruzione erariale ed otteneva la pronuncia favorevole di cui si riportano i passi salienti: “... il Collegio esamina l’eccezione sollevata da parte ricorrente relativamente al merito in quanto ritenuta assorbente. L’Ufficio, pur ritenendo dette operazioni inesistenti tanto da parlare di “condotta fraudolenta” ... recupera a tassazione non l’intero importo ... la differenza tra l’importo rilevato nella contabilità della società e l’importo rilevato nella contabilità dell’ASD. In materia di accertamento delle imposte, ove l’Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, cioè sia una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere, e quindi contesti l’indebita detrazione dell’IVA e la deduzione del costo, ha l’onere di fornire elementi probatori del fatto che l’operazione fatturata non è stata effettuata e a quel punto sarà onere del contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate. Nel caso di specie sono le stesse motivazioni espresse dall’Ufficio a smentirne l’operato evidenziando il suo comportamento ... contraddittorio. Infatti ... il riconoscimento parziale della prestazione di sponsorizzazione ... e la motivazione della sovrafatturazione sono dimostrazione che l’operazione è reale e non inesistente. .... omissis ... Il recupero a tassazione ... dei costi di sponsorizzazione è motivato dall’Ufficio dalle gravi violazioni fiscali e finanziarie riscontrate nella contabilità e nella gestione dell’ASD ... violazioni tali da ritenere operazioni di favore le operazioni poste in essere dalla suddetta società nei confronti di tutti gli sponsorizzatori ... L’operato dell’Ufficio non è condivisibile in quanto non è plausibile che le gravi violazioni contabili e finanziarie commesse da un soggetto terzo e di cui solo il terzo è consapevole, costituiscano la motivazione dell’inesistenza dell’operazione a meno che l’Ufficio non fornisca la prova “certa” e non la presunzione di quanto assunto...”.

Nel caso di specie l’Ufficio non aveva offerto alcun riscontro se non il mancato riscontro contabile delle fatture e la possibilità che i pagamenti delle fatture effettuati con bonifici ed assegni fossero stati parzialmente restituiti in contanti agli sponsor. Dal canto proprio, invece, la società ha offerto all’attenzione del Giudice copiosa documentazione (fatture – ricevute dei bonifici bancari – contratto di sponsorizzazione – book fotografico – manifesti relativi alle competizioni disputate).

Quindi, il Collegio ha ritenuto che le prove fornite dalla società vincessero le mere presunzioni avanzate dall’Ufficio.

Avv. Iris Maria Ruggeri del foro di Catania