Raccomandata informativa necessaria per notifica a persone diverse dal destinario. Dott. Giovanni Tritto

Raccomandata informativa necessaria per notifica a persone diverse dal destinario. Dott. Giovanni Tritto

Raccomandata informativa necessaria per notifica a persone diverse dal destinario. Dott. Giovanni Tritto

Raccomandata informativa necessaria per notifica a persone diverse dal destinario. Dott. Giovanni Tritto

 

Dott. Giovanni Tritto, dottore commercialista dell’Ordine di Bari,  partner di Cotrufo & Partners – Avvocati e Commercialisti - www.studiocotrufo.it e-mail g.tritto@studiocotrufo.it

 

Commissione tributaria provinciale di Bari

del 30.12.2019

Caso

Il Sig. XX assistito dall’Avv. Francesco Cotrufo a seguito consultazione degli estratti di ruolo, impugnava n. 2 cartelle di pagamento emesse da Agenzia Entrate Riscossione per imposte diritto annuale CCIAA anno 2009 e Addizionale regionale e comunale anno 2006 non pagate con relative sanzioni ed interessi emessi.

Il ricorrente riferiva di essere venuto a conoscenza delle cartelle solo a seguito consultazione degli estratti di ruolo e di non aver mai ricevuto alcuna notifica delle stesse.  Ricorreva, quindi,  alla CTP di Bari eccependo, in limine litis,  la nullità delle cartelle di pagamento per la mancata notifica, la mancata sottoscrizione dei ruoli ed infine la prescrizione quinquennale dei crediti richiesti.

L’Agenzia delle Entrate riscossione regolarmen costituita, confutava tutte le eccezioni di parte ricorrente. Ribadiva la legittimità del suo operato ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva con riferimento alle censure di competenza dell’ente impositivo.

La difesa, letti gli atti di causa,  tempestivamente, depositava memorie illustrative.

Decisione della sentenza di primo grado

Per il Collegio Barese, il ricorso è ammissibile e fondato. In via preliminare, i giudici baresi dichiarano cessata la materia del contendere con riferimento all’opposizione avverso la cartelle notificate nel 2009 e 2006, in quanto, le stesse, rientranto nell'annullamente automatico previsto  dal DL 119/2018 cd “Stralcio dei debiti fino a mille euro".

Relativamente alla cartella presunta notificata in data 30.01.2012 ed avverso il relativo ruolo emesso dalla CCIAA di Bari per omesso pagamento diritti camerali 2009, la Commissione rigetta la censura avanzata da parte resistente e relativa alla regolare procedura di notifica.

Il Collegio si attiene all’orientamento consolidato della Corte di Cassazione (tra le tante la sent. 1302 del 19.01.2018) che ha affermato il principio per il quale ”l’impugnazione dell’estratto di ruolo è ammissibile solo qualora la cartella non sia stata validamente notificata e dalla quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato sui richiesta dal Concessionario della Riscossione”. Dall’esame degli atti componente il fascicolo, si evince che la cartella opposta è stata notificata nel 2012 nelle mani di persona qualificatasi moglie.

La Corte di Cassazione, con orientamento granitico, ha statuito che la notifica degli atti all’Agente della riscossione effettuata a oggetto diverso dal destinatario, impone, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l’invio della raccomandata informativa prevista dall’art. 60 comma 1, lettere b/bis – Dpr 600/1973. Nel caso di specie, invece, l’Agenzia della Riscossione deposita il solo avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notifica della cartella di pagamento in oggetto firmata da persona diversa dal destinatario.

 

Non risultando agli atti depositati, copia dell’avvenuta comunicazione di notifica CAN e alla stregua delle superiori considerazioni, la commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato. Compensazione per le spese.

 

Dott. Giovanni Tritto, dottore commercialista dell’Ordine di Bari