Misure di sicurezza da adottare nelle attivitą per Covid 19

Misure di sicurezza da adottare nelle attivitą per Covid 19

Gent.mo Cliente,

in data 14 aprile 2020 il Ministero dell’Interno con circolare 15350/117 ha stipulato apposito accordo con la Guardia di Finanza e l’Ispettorato del Lavoro affinchè si effettuino serrati controlli per accertare, per tutte le Aziende che sono attive, il rispetto sia documentale che sostanziale degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro di prevenzione e protezione da COVID alla luce di quanto definito dal DPCM del 10 Aprile.

 

In considerazione delle imminenti ispezioni da parte di Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro e ASL, vi riassumo alcuni tra i principali adempimenti da porre in essere tenendo conto della specifica attività svolta (il settore del commercio avrà obblighi in parte maggiori per esempio della produzione):

 

Per tutte le attività:

 

          Rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Protocollo condiviso tra Governo e Parti Sociali di regolamentazione delle misure di contrasto COVID 19 del 14 marzo 2020 ed integrazione del DVR con rischio biologico e relative misure tecniche, organizzative e gestionali:

 

  1. Obbligo di costituire in Azienda un Comitato di controllo e verifica del Protocollo;
  2. Fornire a tutti i lavoratori una informativa sulle azioni intraprese, modalità di accesso (possibile controllo temperatura), disposizioni delle Autorità, distanza minima di 1 metro;
  3. Tutti i fornitori, trasportatori, utenti esterni devono essere controllati e contingentati all’ingresso e devono essere definite procedure di accesso;
  4. Assicurare pulizia giornaliera e pulizia di fine turno annotandola su registro;
  5. Obbligo di sanificazione periodica con prodotti come da circolare Min. Salute del 22.02.2020;
  6. Disponibilità di soluzioni detergenti per le mani ai varchi aziendali.
  7. Gestione dei lavoratori “fragili” a maggiore rischio (allontanamento dai luoghi di lavoro).

 

          Con il DPCM del 10 aprile 2020 (cessano gli effetti dei DPCM del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020) si sono forniti ulteriori obblighi e procedure. Vediamo i principali.

  1. Integrazione delle attività che possono essere aperte come da allegato 1, 2 e 3;
  2. Si ribadisce che le attività aperte devono rispettare il Protocollo condiviso del 14 marzo 2020 e quindi integrazione della valutazione dei rischi;
  3. Possibilità, per le Aziende che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività aperte nonché dell’aerospazio e della difesa e settori strategici, di fare comunicazione al Prefetto territorialmente competente di svolgimento di attività/parte di attività funzionale alle aziende clienti che svolgono lavori essenziali e consentiti (Art. 2 comma 3). Si può lavorare subito salvo diniego del Prefetto.

 

Aziende Commerciali

 

             Per le aziende che svolgono attività di commercio di qualunque tipo, ingrosso o dettaglio, dove c’è accesso di pubblico anche collegate ad altre di tipo produttivo, oltre a quanto previsto per “tutte le attività”, sono previste specifiche misure. Queste alcune previste:

 

  1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
  2. Garantire la pulizia e l’igiene ambientale con frequenza almeno 2 volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura (si raccomanda 1 volta ogni 4 ore di apertura);
  3. Ampia disponibilità ed accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
  4. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
  5. Uso di guanti usa e getta nelle attività di acquisto e particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande;
  6. Garantire accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
  7. Per locali fino a 40 metri quadrati può accedere una persona alla volta oltre ad un massimo di due operatori;
  8. Per locali di dimensioni superiori a quelli di cui alla lettera b) l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile i percorsi di entrata e uscita (si suggerisce il rapporto di massimo 1 cliente e operatore ogni 10 mq della superficie netta calpestabile dedicata alla vendita salvo rapporto di minor favore);

 

 

Resta inteso che per attività specifiche (cantieri, impiantisti, RSSA, assistenza, ecc.) vi sono disposizioni specifiche ulteriori da osservare secondo l’attività svolta.

 

Si invitano le Aziende clienti aperte e quelle che sono di prossima apertura ad attivarsi IMMEDIATAMENTE per tutti gli adempimenti in vista degli imminenti controlli ed ispezioni.