Agevolazioni fiscali prima casa: spettano anche se il contribuente non ha costruito l’immobile entro 5 anni per cause a lui non imputabili.

Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, con la sentenza n. 8094 del 23 aprile 2020, hanno accolto il ricorso della società che non è riuscita a edificare entro il termine previsto di cinque anni dal trasferimento, a causa del mancato rilascio del permesso da parte della nuova amministrazione pubblica.

In particolare, secondo i massimi giudici, in tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui all'art. 33, comma 3, della L. n. 388 del 2000, nella formulazione applicabile ratione temporis al presente giudizio, si applica anche qualora l'edificazione non sia realizzata nel termine di legge, purché tale esito derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all'acquirente, tempestivamente attivatosi, ma per una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso, tale da configurare la forza maggiore, ovvero il factum principis, ciò rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente nell’ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto.

 

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari