Reato di omesso versamento di contributi previdenziali: sussiste nell'ipotesi di crisi di liquidità determinata dal fallimento dei principali clienti? Avv. Francesco Cotrufo

La Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 12629/2020, ha statuito che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali è a dolo generico, ed è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione del mezzi destinati allo svolgimento dell'attività di impresa, e di pretermettere il versamento delle ritenute all'erario, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare (cfr. Cass. 43811/2017 e 38269/2007).

Secondo i Supremi Giudici, in defintiva,  lo stato di insolvenza non libera il sostituto, dovendo questi adempiere al proprio obbligo di corrispondere le ritenute all'Inps, così come adempie a quello di pagare le retribuzioni di cui le ritenute stesse sono, del resto, parte e che perciò quando l'imprenditore, in presenza di una situazione economica difficile, decida di dare la preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti e di pretermettere il versamento delle ritenute, non può addurre a propria discolpa l'assenza dell'elemento psicologico del reato, ricorrendo in ogni caso il dolo generico.

 

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari