Art. 90, comma 8, legge n. 289/2000: una ulteriore conferma della Corte sulla qualificazione in termini di “presunzione legale assoluta” circa la natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione. Avv. Iris Maria Ruggeri

Art. 90, comma 8, legge n. 289/2000: una ulteriore conferma della Corte sulla qualificazione in termini di “presunzione legale assoluta” circa la natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione. Avv. Iris Maria Ruggeri

Art. 90, comma 8, legge n. 289/2000: una ulteriore conferma della Corte sulla qualificazione in termini di “presunzione legale assoluta” circa la natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione.

Di Iris Maria Ruggeri, avvocato in Catania.

Con ordinanza n. 8540 del 06 maggio 2020 la Cassazione ha accolto il ricorso proposto da una SRL contro l’Agenzia delle Entrate, annullando un avviso di accertamento attraverso il quale l’ente impositore aveva disconosciuto le spese sostenute dalla società per sponsorizzazioni, sostenendo l’indeducibilità di quei costi per difetto dei requisiti di inerenza e congruità.

La ricorrente lamentava la violazione degli artt. 109 TUIR, 2697 e 2729 cod. civ. nonché 39, co. 1, lett. d), DPR. n. 600/1973, 54, 19 e 21, DPR. n. 633/1972, in riferimento all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.: aveva errato la CTR, nel disconoscere la deducibilità dei costi di sponsorizzazione per difetto di inerenza con l’attività d’impresa.

Il motivo è stato accolto dal Supremo Collegio.

Quelle a seguire le premesse della ratio sottesa alla pronuncia:

  1. Nel caso concreto l’A.E. non aveva posto in discussione l’effettività del costo sostenuto, né la sovrafatturazione dello stesso; ragione per cui l’esistenza del costo e la sua misura erano da ritenersi circostanze di fatto pacifiche tra le parti,
  2. La fattispecie rientrava nell’ambito di applicazione dell’art. 90, co. 8, legge n. 289/2000, sebbene l’indicata disposizione non fosse stata indicata nell’enunciazione del motivo (ricavandosi, comunque, dal tenore della sua formulazione, l’invocazione dei principi sottesi alla norma di cui trattasi).

Di seguito il passo significativo della pronuncia:

«3.3. La citata disposizione ha introdotto, a favore del solo “soggetto erogante” il corrispettivo (…) e non, invece, a favore dell’associazione sportiva che riceve l’erogazione di denaro (…), di una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese. E questa Corte ha più volte ribadito, al riguardo, che “in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della l. n. 289/2000, sono assistite da presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spese; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine e i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale” (…). 3.4. Orbene, pur in presenza di tutte le condizioni sopra indicate, per come desumibile dallo stesso contenuto della sentenza impugnata, i giudici d’appello hanno violato la citata disposizione con una statuizione non conforme ai suesposti arresti giurisprudenziali, ritenendo legittima la ripresa fiscale per difetto di inerenza di quei costi all’attività esercitata dalla società contribuente e la non congruità degli stessi con i ricavi conseguiti, avvero sulla base di valutazioni circa l’inerenza e la congruità di quei costi, nella specie del tutto irrilevanti… ».

La conclusione cui la Corte, dunque, perviene è che laddove non sia in contestazione tra le parti l’effettività dell’operazione di sponsorizzazione, né la sua entità, se sussistano in concreto le condizioni indicate nelle lettere a)-d) sopra illustrate, nessuna ripresa fiscale dei costi potrà essere operata dall’Agenzia delle Entrate per difetto di inerenza e/o congruità, trovando applicazione l’art. 90, comma 8, legge n. 289/2000 che introduce una presunzione legale assoluta (di congruità ed inerenza).