Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte a chi svuota il conte corrente bancario per evitare la riscossione delle imposte. Avv. Francesco Cotrufo

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte a chi svuota il conte corrente bancario per evitare la riscossione delle imposte. Avv. Francesco Cotrufo

COTRUFO & Partners
Avvocati e Commercialisti

 

 

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte a chi svuota il conte corrente bancario per evitare la riscossione delle imposte. 

 

 

 

La Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 14217 dell’11 maggio 2020, ha rigettato il ricorso del legale rappresentante di una srl confermandone la condanna per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’art. 11 del D.lgs. 74/2000.

 In particolare, dopo la notifica di diverse cartelle di pagamento nei confronti della società, il legale rappresentante della stessa, con più operazioni, provvedeva a “svuotare” il conto corrente mediante l’emissione di assegni circolari.

I Supremi Giudici, nella citata sentenza, hanno ribadito che oggetto di immediata tutela dell'incriminazione della condotta non è il patrimonio in sé del contribuente, che costituisce garanzia (generica) del debito erariale contratto, quanto, piuttosto, la necessità di preservare la riscossione del credito erariale da qualsiasi attività volta a depauperare in modo fraudolento tale garanzia così da ostacolare l'attività di riscossione coattiva del credito.

L'interpretazione della norma non dà adito a dubbi posto che la natura simulata ovvero fraudolenta, rispettivamente della vendita o dell'atto, qualifica l'azione sotto il profilo della sua offensività. Occorre, cioè, che per effetto della condotta si determini una situazione tale per la quale il bene simulatamente alienato o in relazione al quale sono stati compiuti atti fraudolenti appaia all'Erario effettivamente uscito dal patrimonio del debitore sì da rendere impossibile o comunque più difficile il recupero. Non rilevano, dunque, i fisiologici atti di disposizione del proprio patrimonio che il contribuente può liberamente compiere (si veda, sul punto, Sez. 3, n. 25677 del 2012); rileva la disposizione fraudolenta, quella cioè oggettivamente idonea a ingannare il terzo sulla reale consistenza del patrimonio stesso.

 

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari