Credito contributivo – Prescrizione – Nullità non sanata della notifica dell’atto interruttivo - Tentativo di consegna presso un numero civico diverso da quello di residenza del destinatario. Avv. Iris Ruggeri

Credito contributivo – Prescrizione – Nullità non sanata della notifica dell’atto interruttivo - Tentativo di consegna presso un numero civico diverso da quello di residenza del destinatario.

Con sentenza n. 1959/2020 (dep. il 03.07.2020) il Tribunale Civile di Bari - Sez. Lavoro, nella persona del Giudice, dott. V. M. Tedesco, ha dichiarato la prescrizione successiva alla notifica delle cartelle di pagamento regolarmente notificate, in una causa patrocinata dagli avv.ti Cotrufo/Ruggeri.

Quello a seguire il caso deciso.

Una contribuente riceveva la notifica di un avviso di intimazione, attraverso il quale veniva intimato il pagamento di somme dovute per assunti debiti contributivi. Il ricorso al G.d.L. era improntato sulle classiche contestazioni, tra cui la prescrizione, medio tempore, maturata tra le assunte date di notifica dei sottesi titoli intimati e la data di notifica dell’intimazione opposta.

Nel corso del giudizio l’Ente di riscossione a confutare la fondatezza del ricorso, depositava in atti le relate di notifica delle cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito nonché, a dimostrare l’interruzione del termine quinquennale di prescrizione, una intimazione di pagamento notificata precedentemente a quella opposta.

Senonchè, pur risultando tutte rituali le notifiche degli atti sottesi all’intimazione di pagamento, dalla documentazione ex adverso depositata a dimostrazione della rituale notifica della precedente intimazione di pagamento, che avrebbe interrotto il termine di prescrizione, paradossalmente si evinceva il mancato perfezionamento della notifica.

Dalla relata emergeva, infatti, che il tentativo di consegna risultasse essere stato operato ad un errato indirizzo, precisamente ad un civico diverso da quello di residenza della contribuente, presso il quale, invece, correttamente (e con un buon esito) era stata operata la notifica dell’Intimazione di pagamento opposta. Sempre dalla relata, risultava, poi, in apposito riquadro, la seguente dicitura “Per irreperibilità assoluta – destinatario sconosciuto - Civico inesistente”.

Quindi per un errore, imputabile esclusivamente al notificatore, che si era recato, per la consegna, ad un civico inesistente, era comprovato che la contribuente non avesse mai ricevuto l’atto interruttivo. Oltretutto, è noto, che, per ovvii motivi, il rito degli assolutamente irreperibili non prevedesse invii raccomandati, ma esclusivamente il deposito dell’atto da notificare presso l’Albo pretorio. In alcun modo, quindi, la destinataria poteva venirne a conoscenza.

A ciò si aggiunga altra non meno importante considerazione.

Non sussistevano, nell’ipotesi di specie, le condizioni per procedere alla notifica secondo il rito previsto per gli assolutamente irreperibili (risiedendo la destinataria dell’atto nella via indicata dall’agente notificatore, ma presso un numero civico diverso da quello in cui il tentativo di consegna era stato operato).

Peraltro, per costante giurisprudenza di legittimità, proprio in ragione delle scarse garanzie di conoscibilità connesse a tale rito notificatorio, prima di procedere dovranno essere operate accurate ricerche anagrafiche di cui il notificante dovrà dare atto in seno alla relata. Nell’ipotesi di specie, oltre ad essere del tutto assenti le condizioni che giustificavano il ricorso a tale rito, nessuna ricerca anagrafica era stata condotta: ove essa fosse stata operata sarebbe emersa l’erroneità del numero civico presso il quale il tentativo di consegna era stato operato.

Quindi, che ai fini della interruzione del termine di prescrizione quinquennale, l’intimazione è tamquam non esset.

Ragione per cui il Giudice ha dichiarato l’intervenuta prescrizione ed ha accolto il ricorso annullando l’opposta intimazione e le cartelle, unitamente ai ruoli da esse veicolati.