Esclusi retroattivamente i prelievi bancari dal reddito del professionista. Avv. Francesco Cotrufo

Esclusi retroattivamente i prelievi bancari dal reddito del professionista. Avv. Francesco Cotrufo

La Cassazione, con l'ordinanza 20841/2020, ha statuito che per effetto della sentenza della Corte costituzionale 228/14, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 32, comma 1, numero 2, secondo periodo del dpr 600/73, come modificato dall’articolo 1, comma 402, lettera a), numero 1) della legge 311/04 limitatamente alle parole «o compensi», gli accertamenti fiscali nei confronti dei lavoratori autonomi fondati sulla norma dichiarata illegittima, anche se relativi ad anni di imposta precedenti alla sentenza, purché non ancora definitivi, devono essere rivisti, escludendo dal maggior reddito oggetto di accertamento le movimentazioni bancarie di mero prelievo effettuate dai conti correnti nella disponibilità del contribuente (cfr. in senso conforme 1Cass. 19564/2018 e 16697/2016).

 

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari