Reati tributari e bancarotta: sussiste la violazione del ne bis in idem?

Reati tributari e bancarotta: sussiste la violazione del ne bis in idem?

Reati tributari e bancarotta: sussiste la violazione del ne bis in idem?

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Prima frode fiscale, poi bancarotta: i reati non hanno punti di contatto

Il Collegio di legittimità sottolinea la profonda differenza degli elementi fondanti le due diverse fattispecie delittuose, così come delineate dal legislatore nazionale

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La Corte di cassazione, con la pronuncia n. 22486 del 24 luglio scorso, ha stabilito che non ricorre un'ipotesi di violazione del principio del “ne bis in idem” (articolo 649 cpp) qualora, a seguito di una condanna per associazione a delinquere, finalizzata alla realizzazione di reati tributari, venga iniziato a carico di un imputato un procedimento per bancarotta fraudolenta patrimoniale, inerente alla distrazione delle risorse della medesima società in cui erano avvenuti gli illeciti fiscali.

Fatti
La Corte d'appello di Brescia confermava la sentenza di primo grado, che aveva condannato due imputati per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, in relazione al fallimento di una srl. In particolare, tali soggetti, amministratori di fatto della compagine fallita, avevano sottratto beni sociali per importi rilevanti e avevano “prelevato” o occultato le scritture sociali per impedire l'accertamento delle loro malefatte, condotte poste in essere in un contesto associativo rivolto a frodare – essenzialmente – il fisco.

Ricorso per cassazione
Gli imputati proponevano ricorso per cassazione, affidandolo a plurimi motivi.
Per quanto ci interessa, uno dei due amministratori si doleva di essere già stato giudicato e condannato, per i medesimi fatti, nell'ambito di un altro procedimento, riguardante il reato di associazione a delinquere finalizzato alla commissione una serie indeterminata di reati finanziari (ex articoli 2, 5 e 8, Dlgs n. 74/2000), attuati mediante la creazione di società (tra cui la srl richiamata) deputate a emettere fatture false e attraverso la creazione e l'occultamento di una contabilità parallela.
Inoltre, sempre nell'ambito del medesimo procedimento connesso, il ricorrente era stato condannato per il reato di cui all'articolo 10 del Dlgs n. 74/2000, per avere, quale amministratore di fatto della detta srl, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occultato in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari; vale a dire, sottolineava il ricorrente, proprio le scritture contabili della stessa srl, al centro della vicenda connessa.

Motivazioni della sentenza
La suprema Corte ritiene entrami i ricorsi degli imputati inammissibili, ma per quello che ci riguarda, è opportuno soffermarsi sulla decisione relativa al motivo di ricorso appena descritto.
A questo proposito, la Cassazione ricorda il proprio autorevole precedente orientamento, secondo cui, ai fini della preclusione connessa al principio “ne bis in idem”, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (cfr sezioni unite n. 34655/2005).

In proposito, la Corte costituzionale ha aggiunto che “il fatto” è il medesimo anche quando sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale (cfr Corte costituzionale n. 200/2016).

Ne bis in idem
La Corte di legittimità continua esponendo che, corollario del principio del “ne bis in idem” è quello della "preclusione processuale", che vieta allo stesso giudice non solo di condannare, ma anche di giudicare nuovamente la persona per lo stesso fatto.
Non può, infatti, essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del Pm, di talché nel procedimento eventualmente duplicato deve essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, deve essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità.

Il caso concreto
Ebbene, a giudizio dei supremi giudici, è infondato il ricorso dell'imputato nella parte in cui deduceva l'identità del fatto tra il reato di associazione a delinquere finalizzato alla commissione di reati finanziari e tributari, di cui agli articoli 2, 5, 8 e 10 del Dlgs n. 74/2000 (fatti per cui l'amministratore era stato già condannato, con sentenza della Corte d'appello di Brescia, divenuta definitiva) e il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Infatti, il ricorrente era stato già condannato per aver intrapreso, insieme ad altri soggetti, un'attività imprenditoriale nel settore edilizio, con l'impiego di molti operai in nero, riuscendo, con un articolato meccanismo di frodi fiscali, a evadere totalmente il fisco.

Associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale e bancarotta patrimoniale
La descritta condotta – continua la Cassazione – non presenta punti di contatto con la bancarotta fraudolenta patrimoniale, giacché – stando al primo dei reati per cui è intervenuta, nel diverso, procedimento, condanna definitiva – la societas sceleris è integrata da un elemento materiale (l'organizzazione di mezzi) e da un elemento soggettivo (l'affectio societatis) che si distinguono totalmente dagli elementi della bancarotta patrimoniale, consistente nella destinazione dei mezzi dell'impresa a fini a questa estranei.
Totalmente diversa, quindi, è la condotta nei due reati, il che esclude qualsiasi possibilità di riconduzione degli stessi all'idem factum.

Lo stesso dicasi per i reati tributari menzionati, di cui al Dlgs n. 74/2000, giacché, osserva la Corte:  - né l'indicazione, nelle dichiarazioni annuali, presentate ai fini Irpef o Iva, di elementi passivi fittizi (articolo 2 del decreto citato)
- né l'omessa presentazione della dichiarazione dovuta in relazione a tali imposte (articolo 5)
- né l'emissione o il rilascio di fatture per operazioni inesistenti (articolo 8)
- né l'occultamento della contabilità (articolo 10),
hanno elementi in comune con la distrazione delle risorse societarie, rilevante per la bancarotta patrimoniale, trattandosi, all'evidenza, di condotte materialmente diverse, sorrette, peraltro, da un diverso fine illecito:
- l'evasione del fisco, a vantaggio delle società amministrate, nei reati tributari
- il depauperamento della garanzia dei creditori, nella bancarotta patrimoniale.

Bancarotta fraudolenta documentale
Invece, continua la Cassazione, la bancarotta fraudolenta documentale può effettivamente entrare in conflitto con "l'occultamento o la distruzione di documenti contabili", di cui all'articolo 10 Dlgs n. 74/2000.
In tal caso, infatti, la condotta materiale potrebbe astrattamente coincidere con quella sanzionata dall'articolo 216 della legge fallimentare, che prevede anch'essa l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili, con ciò concretando un'ipotesi di concorso formale di reati e non ponendo – allorché siano trattati congiuntamente - problemi di precedente giudicato, né di preclusione processuale.

Conclusioni
Tuttavia, nella stessa sede giudiziaria e a iniziativa dello stesso ufficio del Pm una nuova azione penale non può essere promossa per uno dei due reati appena menzionati, allorché sia già pendente un processo per lo "stesso fatto", diversamente qualificato (non può essere promossa l'azione penale per il reato di cui alla bancarotta documentale allorché sia pendente processo per il reato di cui all'articolo 10 del Dlgs n. 74/2000, quando abbiano a oggetto la medesima documentazione).
Tanto perché l'ufficio del Pm ha già esaurito il potere a lui conferito, sul fatto, dall'ordinamento.

Nel caso in esame – sintetizzando le complesse deduzioni, anche di tipo processuale, enucleate dalla Cassazione – le circostanze che hanno portato al rigetto del ricorso possono farsi risalire alla mancanza della verifica, nel processo di merito, che la documentazione - occultata o distrutta - presa in considerazione nei due processi fosse effettivamente la stessa.

Detta verifica, conclude la Corte, è necessaria attesa la possibile diversità dell'oggetto dei reati, poichè la normativa fallimentare si riferisce a tutte le scritture necessarie a ricostruire l'andamento economico e finanziario dell'impresa e all'individuazione dei crediti e dei debiti, mentre quella tributaria si riferisce alle "scritture contabili e ai documenti di cui è obbligatoria la conservazione", il cui occultamento o la cui distruzione non consentano la "ricostruzione dei redditi o del volume di affari".

 

Fonte

www.fiscooggi.it 

pubblicata il 09 settembre 2020