Donazione di immobile e sottrazione fraudolenta al pagamento dell'imposta.

Donazione di immobile e sottrazione fraudolenta al pagamento dell'imposta.

COTRUFO & Partners
Avvocati e Commercialisti

 

 

Non risponde di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte l’imprenditore che dona la sua casa alla madre

                                             



La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 30723 del 4 novembre 2020, ha statuito la non configurabilità del reato  di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte per l’imprenditore che dona la sua abitazione alla madre nonostante l’azienda sia indebitata con il fisco. E' necessaria, secondo gli Ermellini,  la riconducibilità del bene all’azienda che ha il debito Iva.

I Supremi Giudici ricordano che l'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 sanziona, nell'ipotesi di cui al comma 1, la condotta di chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a cinquantamila euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, applicandosi una pena edittale più elevata laddove l'ammontare delle Imposte, degli interessi e delle sanzioni, sia superiore a duecentomila euro.


Inoltre, con l'ultima modifica legislativa, è scomparso il riferimento alla necessità dell'effettivo avvio di un qualsiasi accertamento fiscale, essendo ora sufficiente che l'azione sia idonea a rendere inefficace l'esecuzione esattoriale, configurandosi, pertanto,  l'illecito penale in termini di reato di pericolo concreto, integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei e secondo un giudizio ex ante che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell`Erario - a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria.


Ciò evidentemente significa che il bene, oggetto degli atti simulati o fraudolenti, deve essere riconducibile al patrimonio del soggetto debitore verso I'Erario, perché solo in questo caso il compimento dell'atto può rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari

 

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