La start-up non può essere considerata società di comodo.

COTRUFO & Partners
Avvocati e Commercialisti

 

 

La start-up non può essere considerata società di comodo.

La Ctr Campania, (Presidente e relatore Dott.ssa PUSATERI Giuseppina) con la sentenza n. 3401/2020, riformando la sentenza della Ctp di Caserta, ha accolto l’appello del contribuente. Osserva il Collegio che, per l’anno d’imposta considerato, la società rientrava tra i contribuenti in oggettive situazioni di impossibilità al conseguimento dei ricavi ex art. 30 co. 4 bis della legge 764/94. In particolare, la società aveva partecipato ad un bando “Fesr Campania” che prevedeva l’inibizione dall’esercizio di qualsiasi attività fino al termine dell’istruttoria della pratica. Tale condizione, quindi, ha determinato che, per l’anno d’imposta oggetto del ricorso, la società non ha conseguito ricavi. Per tale motivo, tutto puntualmente documentato dal contribuente, la Ctr ha accolto l’appello della società, condannando, peraltro, l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari

 

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