La cd. bancarotta riparata e l'erogazione di un finanziamento.

La cd. bancarotta riparata e l'erogazione di un finanziamento.

COTRUFO & Partners
Avvocati e Commercialisti

 

La cd. bancarotta riparata e l'erogazione di un finanziamento.

 

La cd. bancarotta riparata, che determina l'insussistenza dell'elemento materiale del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, si configura quando la sottrazione dei beni facenti parte del compendio aziendale viene annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento e così annulli il pregiudizio per i creditori o anche solo la potenzialità di un danno (Sez. 5, Sentenza n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 4790 del 20/10/2015 (dep. 05/02/2016 ), Budola, Rv. 266025 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 52077 del 04/11/2014, Lelli Rv. 261347 - 01). Presupposto necessario per l'applicabilità di tale istituto è quindi che le somme versate nelle casse sociali abbiano effettivamente avuto quella funzione di reintegrazione del patrimonio della società precedentemente pregiudicato dagli indebiti prelievi, con un'attività di segno contrario, non rilevando certo i versamenti fatti ad altro titolo. (Sez. 5, n. 57759/2017, cit., secondo cui - per quel che qui rileva - «non hanno quindi alcuna valenza "in termini restitutori" i versamenti effettuati [...] a titolo di finanziamento in futuro aumento di capitale»). Proprio in virtù di tale insegnamento, l'erogazione di un finanziamento non determina un'effettiva reintegrazione del patrimonio di una società fallita.

Il finanziamento, ex latere debitoris, è di per sé un decremento del patrimonio, gravato dall'obbligazione assunta, determinando solo l'incremento delle disponibilità finanziarie (tanto che nel bilancio di un'impresa deve essere correttamente appostato nel passivo dello stato patrimoniale). Né in senso contrario può rilevare il disposto dell'art. 2467, comma 2, cod. civ: tale norma (anche nella parte in cui fa riferimento alle operazioni ai finanziamenti dei soci a favore della società effettuati in qualsiasi forma) detta i criteri in ragione dei quali qualificare un atto, per l'appunto, come finanziamento; ma un finanziamento, per le ragioni predette, non costituisce un'effettiva reintegrazione del patrimonio della società debitrice, che resta obbligata alla restituzione, sia pure con postergazione rispetto alla soddisfazione degli altri creditori ex art. 2467, comma 1, cod. civ- Il fondamento giuridico dell'esclusione della responsabilità penale, in conseguenza della restituzione della somma distratta prima della dichiarazione di fallimento, è costituito dall'eliminazione degli effetti pregiudizievoli per la garanzia delle obbligazioni verso i creditori, derivante dalla reintegrazione del patrimonio della fallita (Sez. 5, n. 8402 del 03/02/2011, Cannavale, Rv. 249721); risultato, questo, per la realizzazione del quale è determinante e sufficiente il dato oggettivo della restituzione dei beni o dei valori distratti, non essendo di contro necessario che detta restituzione sia o meno materialmente effettuata dall'imputato con proprie risorse" (Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015, dep. 2016, Budola, Rv. 266025 - 01).

 

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari

 

 

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