Sequestro per equivalente nel concorso di persone nei reati tributari

Sequestro per equivalente nel concorso di persone nei reati tributari

COTRUFO & Partners
Avvocati e Commercialisti
 

 

Sequestro per equivalente nel concorso di persone nei reati tributari

 

Il sequestro per equivalente funzionale alla confisca prevista dall'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, può essere disposto, entro i limiti quantitativi del profitto, indifferentemente nei confronti di uno o più autori della condotta criminosa, non essendo ricollegabile all'arricchimento personale di ciascuno dei correi, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito; con la precisazione, peraltro, che, nel giudizio di cognizione successivo alla fase cautelare, l'espropriazione non può eccedere nel "quantum"l'ammontare del profitto complessivo, né - in caso di imputato cui non sono attribuibili tutti i reati accertati - il profitto corrispondente ai reati specificamente attribuiti al soggetto attinto dal provvedimento ablatorio. (Fattispecie relativa ai delitti di associazione a delinquere, truffa aggravata e frode informatica in concorso, in cui era stata disposta la confisca, per l'intero ammontare del profitto, nei confronti dei diversi correi) (tra le altre, Sez. 5, n. 19091 del 26/2/2020, Buonpensiere, Rv. 279494; Sez. 3, n. 56541 del 5/12/2017, Maiorana, Rv. 273604; Sez. 3, n. 1999 del 14/11/2017, Addonizio, Rv. 272714; Sez. 2, n. 33755 del 15/7/2016, Nardecchia, Rv. 267576).

 

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari

 

 

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