Sequestro preventivo dei beni, se il trust familiare è solo fittizio.

Sequestro preventivo dei beni, se il trust familiare è solo fittizio.

COTRUFO & PARTNERS
Avvocati e Commercialisti

 

 

Sequestro preventivo dei beni, se il trust familiare è solo fittizio

Per i giudici di piazza Cavour, legittima l’adozione della misura cautelare se il ricorso all’istituto ha come unico scopo la salvaguardia del patrimonio apparentemente conferito all’ente immagine generica illustrativa.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 25991, del 15 settembre 2020, ha statuito che il trust non può considerarsi “persona estranea” al reato, se si tratta di un trust simulato, ossia qualora non sussista un netto discrimen tra i patrimoni dell'ente e la sfera di disponibilità del disponente.

I fatti in causa


Il Tribunale di Parma rigettava l'istanza di riesame proposta dal rappresentante legale di una srl, avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip del medesimo Tribunale, per la confisca diretta della somma pari all'ammontare delle imposte complessivamente evase dalle società consorziate e, in via sussidiaria, il sequestro finalizzato alla conquista per equivalente delle somme o dei beni comunque rinvenuti nella disponibilità dei singoli indagati.

Il ricorso di legittimità


Il rappresentante legale della srl e del trust, terzo sequestrato, ricorreva per cassazione lamentando la violazione di una serie di norme di legge, segnatamente, gli articoli 321 cpp, 322-ter cp, 12-bis Dlgs n. 74/2000, 1322 cc e 2 legge n. 364/1989.
Per quel che ci occupa, il ricorrente eccepiva l'illegittimità del sequestro, in quanto disposto su beni non nella disponibilità degli indagati nel procedimento penale, ma di proprietà di un trust.
Sul punto, il privato ricordava che l'istituto risultava espressamente riconosciuto dalla legislazione nazionale (legge 16 ottobre 1989, n. 364, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985). Solo nelle ipotesi di accertata perdita dei beni solo apparente, spiegava il ricorrente, non si configura la separazione del patrimonio del trust con il disponente (sham trust).
Per il sequestro di beni conferiti, in particolare, come statuito dalla Cassazione, sono necessari “elementi presuntivi tali da far ritenere che questo sia stato costituito a fini meramente simulatori” (cfr Cassazione, pronuncia n. 9229/2015), mancanti nel caso di specie, in cui le parti avevano realmente conferito la piena proprietà del complesso dei beni al ricorrente trustee, con definitiva perdita di ogni potere di disposizione sui beni.

Le motivazioni della Cassazione
Al contrario della prospettazione espressa dal ricorrente, per la Cassazione il provvedimento impugnato opera una corretta applicazione dei principi in materia espressi dalla Corte suprema, atteso che il trust in questione non potesse considerarsi persona estranea al reato, mancando in radice il carattere di alterità rispetto alla sfera di disponibilità dell'indagato.
I togati di legittimità, infatti, osservano come l’istituto fosse, in realtà, svuotato di contenuto e piegato alla volontà dei disponenti, che, tramite il “guardiano”, figura eventuale nell'economia di un trust, potevano con facilità disporre ed estromettere il ricorrente.

I “sintomi” del trust simulato


L'ordinanza impugnata, continua la Cassazione, evidenzia numerosi aspetti per affermare la finalità meramente apparente del trust in oggetto, ovvero, in sintesi, che:

l'entità dei conferimenti era sproporzionata rispetto alle finalità familiari della costituzione del trust sussisteva un nesso tra oggetto del trust e l'ipotizzata attività illecita, come emergente dai flussi di uscita dei conti correnti del trust, per numerose operazioni verso una srl, con somme poi ritrasferite ai disponenti la nomina di un nuovo trustee non poteva far configurare l'effettiva segregazione dei beni tra il patrimonio dei disponenti e l’ente, atteso che la modifica era intervenuta poco prima della perquisizione dei membri del sodalizio criminale, ex articolo 416 cp l'iniziale incaricato della gestione era un soggetto molto vicino all'indagato tra i beni del trust vi erano anche le quote di una società, amministrata da un mero prestanome, palesemente carente di qualità gestorie idonee.
Tutti i richiamati elementi convergevano nel delineare la natura palesemente simulatoria del trust in oggetto.

Conclusioni 


Da qui, la conferma, da parte della Corte di cassazione, dell'impugnata ordinanza.
La decisione, tra l'altro, dà seguito all'orientamento giurisprudenziale, già espresso dai togati di legittimità, secondo cui “è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni conferiti in un trust dall'indagato, ove sussistano elementi presuntivi tali da far ritenere che questo sia stato costituito a fini meramente simulatori” (cfr Cassazione, nn. 9229/2016 e 7442/2020).
In definitiva, per il trust familiare, come quello del caso di specie, in cui il disponente si spoglia del mero potere dispositivo, ma in cui i beni conferiti rimangono, comunque, nell'orbita familiare e nella disponibilità in senso lato del disponente, non può escludersi il sequestro preventivo, atteso che la reale finalità del negozio fiduciario in questione è il mero ottenimento dell'effetto segregativo dei beni conferiti.

Fonte

www.fiscooggi.it del 03.11.2020

 

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