Gli effetti della cessione della quota di partecipazione nella società da parte del socio della s.n.c. sulla distribuzione degli utili prodotti nell’anno della cessione”. Avv. Iris Maria Ruggeri

COTRUFO & PARTNERS
Avvocati e Commercialisti

 

Gli effetti della cessione della quota di partecipazione nella società da parte del socio della s.n.c. sulla distribuzione degli utili prodotti nell’anno della cessione”.

Assumendo come presupposto l’accertamento del maggior reddito d’impresa accertato a carico di una società in nome collettivo che aveva omesso di presentare la dichiarazione fiscale per l’anno d’imposta 2014, l’A. E. Direzione Provinciale di Bari, aveva emesso a carico dei soci, gli avvisi di accertamento, per la medesima annualità, ai sensi dell’art. 5, DPR. n. 917/1986.

In particolare, ad uno dei due soci che svolgeva attività di lavoro dipendente presso una Pubblica amministrazione, veniva contestata l’omessa presentazione della dichiarazione fiscale.

Nell’approntare le proprie difese il socio dimostrava che in data del 29.12.2014 aveva operato la cessione della propria quota di partecipazione all’altro socio. Per tale ragione nessun reddito di partecipazione nella società poteva essergli imputato per l’anno d’imposta 2014.

Secondo, infatti, l’interpretazione costante fornita dalla Cassazione sull’art. 5 del TUIR, in caso di cessione di quote societarie nelle società di persone, gli effetti fiscali (ed in particolare l’imputazione del reddito societario pro quota tra i soci) avranno una decorrenza diversificata a seconda che l’atto di cessione medesimo, comporti: 1) una modifica della compagine sociale; 2) una modifica delle quote di partecipazione agli utili intervenuta tra i soci esistenti.

Nel primo caso, in cui la cessione della quota di partecipazione implichi una modifica della compagine societaria per effetto, ad esempio, dell’uscita di vecchi soci (come nell’ipotesi di specie) o all’ingresso di nuovi soci, la variazione avrà effetto nello stesso periodo d’imposta in cui si stipula l’atto di cessione.

Vige, dunque, il principio per il quale tutto l’utile prodotto dalla società nell’anno, deve imputarsi al socio che sia tale “al momento dell’approvazione del rendiconto”, principio che non ammette deroghe, neppure in sede di accertamento fiscale. Sicchè l’imputazione annuale degli utili andrà operata ai soci possessori delle quote al 31 dicembre di ogni anno.

Ove nel corso dell’esercizio sociale un socio sia uscito dalla compagine societaria, come nel caso di specie, costui non avrà diritto agli utili poiché, nel momento in cui quel diritto matura, non sarà più, per effetto della cessione, titolare di alcun diritto nei confronti della società. Il diritto verso la società di percepire gli utili compete, infatti, a colui che rivesta la qualità di socio al momento del rendiconto, in cui si concretizza il diritto alla percezione degli utili. Ed è alla data di chiusura dell’anno sociale che il diritto matura.

Con sentenza n. 1496/2020, depositata il 15 dicembre, la CTP di Bari – causa patrocinata dagli avv.ti Francesco Cotrufo e Iris Maria Ruggeri di COTRUFO & Partners – Avvocati e Commercialisti - (Sez. n. 06 - Presidente Dott.ssa Epicoco Annamaria - Relatore Dott.ssa Napoliello Assunta) applicando il principio suddetto, ha annullato integralmente l’atto impositivo emesso a carico del socio cedente.

Nel merito”, afferma il Giudice in motivazione, “va richiamato l’orientamento espresso dalla Cassazione, secondo cui in tema di redditi prodotti in forma associata, qualora nel corso di un esercizio sociale di una società di persone si sia verificato il mutamento della composizione della compagine sociale, con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, i redditi della società devono essere imputati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del DPR. n. 917/1986, esclusivamente al contribuente che sia socio al momento della approvazione del rendiconto (e, quindi, del socio subentrante) in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili e non già al socio uscente ed a quello subentrante attraverso una ripartizione in funzione della rispettiva durata del periodo di partecipazione alla società nel corso dell’esercizio, atteso che tale semplicistica ripartizione che considera il periodo di partecipazione non corrisponde necessariamente alla produzione del reddito da parte della società nei vari periodi (produzione non continua né uniforme nel tempo e quindi insuscettibile di essere in tale misura frazionata) mentre secondo i principi civilistici in tema di ripartizione degli utili nelle società di persone - … - il diritto agli utili matura solo con l’approvazione del rendiconto”. (…)

Quindi, la Commissione ha condiviso il principio secondo il quale nell’ipotesi in cui, nel corso di un esercizio sociale di una società in nome collettivo, qual è quella di cui ero socio il contribuente, si sia verificato un mutamento della compagine sociale con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, i redditi della società dovranno essere imputati esclusivamente al contribuente che sia socio al momento della approvazione del rendiconto (e quindi, al socio subentrante) proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili e non già al socio uscente e a quello subentrante attraverso una ripartizione in funzione della durata del periodo di partecipazione alla società nel corso dell’esercizio.

Quindi, il socio uscente in corso d’anno non avrà diritto agli utili non essendo, più, per effetto della cessione, titolare nei confronti della società di alcun diritto di credito, nel momento in cui quel diritto matura. Correlativamente il diritto verso la società a percepire l’intera quota di utili compete al cessionario che è socio al momento del rendiconto in cui il diritto alla percezione degli utili si concretizza.

Ne deriva che “anche l’ulteriore rilievo relativo all’omessa presentazione del Mod. Unico non è fondata considerando che per l’anno d’imposta 2014 il ricorrente percepiva solo reddito di lavoro dipendente con obbligo del datore di lavoro di presentare la relativa dichiarazione”.  

Avv. Iris Maria Ruggeri, Cassazionista del foro di Catania.

 

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