La Corte di Cassazione sull’inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività e per difetto di idonea procura speciale: ordinanza n. 28959/2020, depositata il 17.12.2020. Avv. Iris Maria Ruggeri

 

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La Corte di Cassazione sull’inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività e per difetto di idonea procura speciale: ordinanza n. 28959/2020, depositata il 17.12.2020.

In seguito alla notifica di una cartella di pagamento emessa sulla scorta della decisione della Commissione Tributaria Regionale e divenuta definitiva per mancata impugnazione, con il ricorso, il contribuente chiedeva che l’atto della riscossione venisse annullato per vizi formali, tra cui il vizio della notifica.

L’Agente della riscossione, ritualmente evocato in causa, si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva nonché la legittimità, sotto ogni profilo, dell’attivata procedura di riscossione.

La CTP si pronunciava rigettando il ricorso del contribuente e condannandolo al pagamento delle spese processuali.

Con tempestivo appello il contribuente gravava la sentenza del primo giudice evidenziandone l’illegittimità in diritto e l’infondatezza in fatto sostanzialmente ribadendo quanto già sostenuto in primae curae. L’Ente della riscossione resisteva all’appello anch’esso ribadendo le difese già prospettate in primo grado.

La CTR della Sicilia - Sezione staccata di Caltanissetta si pronunciava riformando la sentenza di primo grado ed annullando integralmente l’atto della riscossione per inesistenza giuridica della notificazione essendo la relata in bianco.

La sentenza così motivata, veniva notificata, per mezzo dell’Ufficiale giudiziario, alla controparte, presso il domicilio eletto, compiendo di seguito gli adempimenti necessari presso la cancelleria della CTR, previsti dall’art. 38, D. Lgs. n. 546/1992.

Trascorsi i sessanta giorni dalla data di notificazione della sentenza senza che alcuna impugnazione fosse notificata, il contribuente richiedeva ed otteneva dalla segreteria della CTR copia della sentenza con relativa attestazione di passaggio in giudicato.

Successivamente l’ente di riscossione, notificava alla parte personalmente ed anche al difensore domiciliatario, “Ricorso in Cassazione”, assumendo che la notifica della sentenza fosse viziata.

Con tempestivo “controricorso” il contribuente eccepiva l’inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto dall’agente della riscossione per tardività, nonché per assenza di valida procura.

Delineato il quadro normativo (art. 325, co. 2 c.p.c. - art. 326, co. 1 c.p.c. - art. 327 c.p.c. - art. 51, co. 1 – D. Lgs. n. 546/1992) era evidenziato che malgrado la contraria affermazione della controparte, la sentenza fosse stata ritualmente notificata.

Nella piena consapevolezza del principio, ripetutamente statuito da Codesta Ecc.ma Corte, secondo il quale “… incombe alla parte cui sia stato notificato un atto d’impugnazione entro il termine lungo qualora eccepisca la necessità dell’osservanza del termine breve e l’avvenuto superamento del medesimo, provarne il momento di decorrenza” (Cass. n. 5871/2012), il contribuente provvedeva a dissipare ogni dubbio in ordine alla rituale notifica della sentenza tardivamente impugnata per Cassazione dall’ente di riscossione.

Quanto al soggetto destinatario della notificazione della pronuncia giudiziale non v’era dubbio ch’esso fosse individuabile, sulla scorta dei principi generali (art. 330, co. 1, parte seconda del c.p.c.), nel procuratore costituito per il grado di giudizio d’appello e presso il quale la parte abbia anche eletto il proprio domicilio, per come nei fatti avvenuto.

Quanto alla ritualità della notifica, evidenziava che, secondo i dettami imposti dalle legge come interpretati dalla Suprema Corte, ai fini del raggiungimento della prova della notificazione della sentenza d’appello, incombente su chi, avendo ricevuto impugnazione entro il termine lungo, intenda opporne l’inammissibilità per tardività, invocando, invece, l’avvenuta decorrenza del termine breve, sarà necessario produrre in atti “ … copia autentica della sentenza impugnata corredata dalla relata di notificazione, integrata, in caso di notificazione a mezzo posta, dall’avviso di ricevimento della raccomandata …”. (Cass. n. 5871/2012)

Sicchè depositava in atti la copia conforme, attestata tale dalla segreteria della CTR di Caltanissetta, che era in possesso dell’originale, della copia della sentenza impugnata, corredata della relativa relazione di notificazione, dalla quale emergeva che la consegna fosse avvenuta a mani del difensore domiciliatario. A conclusione dell’iter notificatorio, produceva la ricevuta rilasciata dalla segreteria della CTR che attestava l’avvenuto deposito dell’originale notificato della sentenza.

Chiedeva, dunque, che la Corte, preso atto della documentazione indicata dichiarasse l’inammissibilità del gravame.

Sulla mancanza di valida procura speciale in capo al difensore di controparte, osservava, il contribuente, che sebbene essa fosse fisicamente collegata (unita mediante spilli metallici) al ricorso per Cassazione, altrettanto vero risultava, tuttavia, che la stessa sembrava conferire mandato difensivo per una pratica differente rispetto a quella per la quale avrebbe dovuto essere attribuita. Per come emergente, infatti, dalle indicazioni del foglio che conteneva il mandato, il numero di protocollo e la data dell’udienza non coincidevano con quelli relativi indicati nella sentenza ex adverso impugnata in Cassazione.

La Corte, accogliendo le ragioni del contribuente si è pronunciata dichiarando l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da Riscossione Sicilia.

Si riportano, di seguito, i passi salienti della motivazione resa dal Supremo Consesso: “Il ricorso è inammissibile. La notifica del ricorso per cassazione … è successiva alla scadenza del termine breve di 60 giorni (art. 327 c.p.c.) decorrente dalla notifica diretta della sentenza … La mancanza, nella copia della sentenza notificata della certificazione del cancelliere attestante la conformità di tale copia all’originale, atteso il disposto dell’art. 160 c.p.c. che individua i casi di nullità della notificazione, non incide sulla validità della notificazione e non ne comporta l’inidoneità a far decorrere il termine breve per l’impugnazione (…). Nella specie, peraltro la resistente non ha addotto alcuna difformità tra il contenuto della copia della sentenza notificata e quello originale. Il ricorso è altresì inammissibile per difetto di idonea procura speciale. Ed invero è inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunta al ricorso ex art. 83, comma 2 c.p.c., non fa alcun riferimento alla sentenza impugnata, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (…). Nella specie la procura che è contenuta in foglio separato spillato di seguito all’atto, non solo non contiene alcun riferimento alla sentenza impugnata né reca alcuna data ma dalla sua lettera si riferisce ad una procura rilasciata “conferendo allo stesso ogni potere consentito dalla legge, modificare o rinunciare alle domande di cui al presente atto ed ivi inclusa la facoltà di chiamare terzi in giudizio”, difficilmente compatibile con il giudizio di legittimità. La procura, inoltre, reca in calce il riferimento a un numero di protocollo e ad una data di udienza non riferibili all’odierna controversia”. (Cass., Sez. Tributaria Civile, ordinanza n. 28959/2020, dep. il 17.12.2020)

Avv. Iris Maria Ruggeri, Cassazionista del foro di Catania.

 

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