Utilizzabilità ai fini dell’accertamento fiscale dei documenti ritrovati in una borsa dell’imprenditore

Utilizzabilità ai fini dell’accertamento fiscale dei documenti ritrovati in una borsa dell’imprenditore

COTRUFO & PARTNERS

Avvocati e Commercialisti

 

 

Utilizzabilità ai fini dell’accertamento fiscale dei documenti ritrovati in una borsa dell’imprenditore

Sull’annoso punto si è pronunciata di recente La Suprema Corte di Cassazione, che con ordinanza n. 737 del 19 gennaio 2021, ha respinto un ricorso del contribuente ritenendo che l’accertamento dell’Agenzia delle entrate basato su documenti ritrovati nella borsa aperta spontaneamente dall’imprenditore durante la verifica fiscale fosse legittimo.

Nel caso di specie trattasi di documenti rinvenuti in una pen drive dell’imprenditore reperita con le modalità su espresse.

Gli Ermellini hanno, quindi, escluso la violazione di cui al terzo comma dell’art. 52 del D.P.R. n. 633/72 in quanto l’autorizzazione preventiva della Procura Competente, nella figura del PM, è necessaria solo ove gli accertatori debbano provvedere all’apertura coattiva di beni dell’accertato e non quando sia proprio quest’ultimo a collaborare, mostrandoli sia pur non spontaneamente ma volontariamente, durante la verifica stessa.

È bene precisare che il consenso, o meglio l’assenso, del contribuente all’apertura volontaria di borse, cassetti ecc all’atto di verifica dovrà essere trascritto nel processo verbale di accesso e nel processo verbale di constatazione.

In conclusione sarà legittimo l’accertamento basato su documenti ritrovati in borsa e cassetti aperti volontariamente dal contribuente mentre, sarà nullo l’accertamento basato su dati acquisiti su documenti ritrovati in borse o cassetti aperti coattivamente dagli agenti accertatori senza che siano muniti di preventiva autorizzazione del Pubblico Ministero.

Avv. Flavio Luigi Romito.