Sottrazione fraudolenta: va indagata la natura fraudolenta dell'alienazione

Sottrazione fraudolenta: va indagata la natura fraudolenta dell'alienazione

 COTRUFO & PARTNERS 

Avvocati e Commercialisti

  

Sottrazione fraudolenta: va indagata la natura fraudolenta dell'alienazione.


La Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 4425 del 4 febbraio 2021, ha statui che per la sussistenza del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte non è sufficiente l’idoneità degli atti a mettere in pericolo la possibilità di riscossione del credito da parte dell’Erario, essendo necessario altresì verificare la fraudolenza delle operazioni compiute.

Ricorda la Cassazione che, l’alienazione, può definirsi “simulata”, allorquando il programma contrattuale non corrisponde deliberatamente in tutto  o in parte all’effettiva volontà dei contraenti, con la conseguenza che, ove invece il trasferimento del bene sia effettivo, la relativa condotta non può essere considerata alla stregua di un atto simulato, ma deve essere valutata esclusivamente quale possibile “atto fraudolento”.

In relazione, poi, alla nozione di “atti fraudolenti”, devono ritenersi tali tutti quei comportamenti che, quand’anche formalmente leciti, siano tuttavia connotati da elementi di inganno o di artificio, dovendosi cioè ravvisare l’esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all’esecuzione (cfr. Cass. 29636/2018 e 25677/2012).

Nel caso di specie non risultava adeguatamente illustrato il requisito della natura fraudolenta delle operazioni compiute, che non può essere ritenuta implicita nella sola idoneità degli atti a mettere in discussione la possibilità di recupero del credito da parte dell'Erario. 

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari