Omessa presentazione della dichiarazione iva a credito e responsabilità del commercialista.

 COTRUFO & PARTNERS 

Avvocati e Commercialisti

  

 

 

La Suprema Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 3782/2021, ha statutio che il commercialista non risarcisce il cliente per il mancato recupero di un credito Iva contabilizzato in modo irregolare e sanza prova del danno.


Secondo gli Ermellini, la motivazione della Corte d'Appello non è centrata laddove confonde del tutto il concetto di inadempimento (per inesattezza della prestazione professionale) con quello di responsabilità avente ad oggetto l'obbligazione risarcitoria. Quest'ultima, infatti,  sussiste solo se venga accertata la esistenza e l'ammontare del danno.

Del resto, ricordano i Supremi Giudici, secondo consolidata giurisprudenza, anche della Corte di Giustizia, il diritto di detrazione non può essere negato laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni
imponibili; in altri termini la sostanza prevale sulla forma (cfr. Cass. 19064/2019, 4392/2018, 1627/2017 che riprendono
SS.UU. n.17757/2016).  In sostanza dunque il contribuente può chiedere la detrazione Iva anche in caso di credito di imposta non dichiarato l’anno prima.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari