Soggetto passivo del PREU: per la Ctp di Bari è il soggetto che ha commesso l’illecito.

GIURISPRUDENZA

 COTRUFO & PARTNERS  

Avvocati e Commercialisti

 

Soggetto passivo del PREU: per la Ctp di Bari è il soggetto che ha commesso l’illecito.

 

La Ctp di Bari, con sentenza del 16.04.2021, (Presidente e relatore Cons. Dott. Salvatore Grillo), in una causa patrocinata dallo studio Cotrufo & Partners – Avvocati e Commericalisti, in persona degli avv.ti Francesco Cotrufo e Iris Maria Ruggeri, ha annullato un avviso di accertamento emesso dall’Ag. Dogane e Monopoli, per mancato versamento del PREU e relative sanzioni, per un importo di circa 70.000 euro.

In particolare, il collegio barese ha ritenuto fondato il difetto di legittimazione passiva eccepito dalla difesa, in violazione dell’art. 39 quater, D. L. 30.09.2003, n. 269, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2011 (testo ratione temporis applicabile).

La norma, nel testo ratione temporis applicabile, prevede espressamente, al co. 2 “... OMISSIS .... Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla osta, ...., il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo unico accertato ... gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l’illecito. Nel caso in cui non sia possibile l’identificazione dei soggetti che hanno commesso l’illecito, sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni ... il soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dei medesimi apparecchi e congegni, l’esercente a qualsiasi titolo i locali in cui sono installati e il concessionario di rete del relativo nulla osta, qualora non siano già debitori di tali somme a titolo principale”.

Il tenore della norma è chiaro e non lascia spazio ad equivoci: per gli apparecchi muniti di nulla osta, unico responsabile per il pagamento dell’imposta (PREU), degli interessi e delle sanzioni è il soggetto che ha commesso l’illecito.

Solo in via residuale e subordinatamente all’ipotesi in cui non sia possibile individuare il responsabile, si configurerà una responsabilità solidale che vede coinvolti i vari soggetti del rapporto, ossia “il soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il possessore o detentore a qualsiasi titolo dei medesimi apparecchi e congegni, l’esercente a qualsiasi titolo i locali in cui sono installati e il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta”.

In tal senso soccorrono anche numerosi recentissimi arresti della Cassazione in cui la Corte, ha dato luogo ad un pregevolissimo excursus esegetico dell’art. 39 quater, D. L. n. 269/2003, nelle sue varie versioni evidenziandone le differenze rispetto alla versione applicabile all’ipotesi specie (che è quella riportata testualmente nell’esordio del presente motivo).

La Corte Eccellentissima si è espressa chiarendo che: “... L’originario testo del 2006 prevedeva che fossero tenuti in via principale al pagamento dell’imposta evasa, oltre agli interessi e alle sanzioni, i seguenti soggetti: a. autore dell’illecito; b. il concessionario titolare del nulla sosta di esercizio ... la cui responsabilità era peraltro condizionata alla mancata individuazione dell’autore dell’illecito. La norma, inoltre, contemplava ipotesi di responsabilità solidale (installatore – possessore dei locali – concessionario) non prevedendo, per la configurabilità di tale responsabilità, alcuna condizione. ... Il testo modificato nel 2009, invece, individua quale responsabile principale, un unico soggetto, ossia l’autore dell’illecito. Quanto alla responsabilità solidale la norma individua l’installatore – il possessore o detentore dei locali – l’esercente, a qualsiasi titolo dei locali – il concessionario. La norma, però, subordina la responsabilità solidale al verificarsi di uno specifico requisito, che assurge ad elemento costitutivo, ossia “non sia possibile l’identificazione” dell’autore dell’illecito. E’di tutta evidenza che la novella è intervenuta in via strutturale sulla previsione modificando i soggetti e, soprattutto, il novero e le condizioni di imputazione soggettiva delle responsabilità sia in via principale che in ipotesi di responsabilità solidale.”. (Cass. n. 23840/2019)

 

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