Reato di omessa dichiarazione iva nell'ipotesi di invio delle comunicazioni iva periodiche.

Reato di omessa dichiarazione iva nell'ipotesi di invio delle comunicazioni iva periodiche.

Reato di omessa dichiarazione iva nell'ipotesi di invio delle comunicazioni iva periodiche.

 COTRUFO & PARTNERS  

Avvocati e Commercialisti

Reato di omessa dichiarazione iva nell'ipotesi di invio delle comunicazioni iva periodiche.

Si configura il reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva anche quando il contribuente abbia regolarmente provveduto alla comunicazione dati prevista dall'articolo 8-bis del Dpr n. 322/1998. Si tratta, infatti, di adempimenti non equipollenti e che rispondono a diverse finalità. La presentazione della comunicazione, pertanto, non incide affatto sugli elementi oggettivi e soggettivi previsti dal delitto di cui all'articolo 5 del Dlgs n. 74/2000. Questo il contenuto della sentenza della Corte di cassazione n. 7135 del 24 febbraio 2021.

L’articolo 5, comma 1, del Dlgs n. 74/2000, nella versione attuale, dispone che “è punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila”.
Nel procedimento in esame, il ricorrente ritiene che non può configurarsi il reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini Iva in presenza dell’avvenuto invio della comunicazione dati prevista dal richiamato articolo 8-bis.
Tale interpretazione non è condivisa dalla Corte di cassazione che ha ritenuto il motivo manifestamente infondato.
 
Sul tema, la suprema Corte ha osservato come il Collegio territoriale abbia fatto corretta applicazione del principio, secondo cui “è configurabile la responsabilità̀ del contribuente per il delitto di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche quando lo stesso abbia regolarmente provveduto alla comunicazione IVA, prevista dall'art. 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998, poiché́ si tratta di adempimenti non equipollenti e che rispondono a diverse finalità”.
Infatti la ratio alla base dell’invio della comunicazione è di fornire all'amministrazione finanziaria i dati Iva sintetici, che costituiscono una prima base di calcolo per la determinazione delle risorse proprie che lo Stato deve versare al bilancio comunitario.

Essendo, pertanto, la natura e gli effetti di tale adempimento quelli di comunicare dati e notizie, l’eventuale presentazione non impatta assolutamente con la dichiarazione dei redditi e “non incide affatto sugli elementi oggettivi e soggettivi previsti dal delitto di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000”. Basti pensare che, attraverso la comunicazione, il contribuente non procede alla definitiva autodeterminazione dell’imposta dovuta, che avverrà invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale.
Da qui l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Fonte

www.fiscooggi.it