Opposizione all'istanza del fallimento e deposito dei soli bilanci.

Opposizione all'istanza del fallimento e deposito dei soli bilanci.

COTRUFO & PARTNERS  

Avvocati e Commercialisti

 



Secondo la Suprema Corte di cassazione, l’imprenditore, che contesta i requisiti di fallibilità, è tenuto a depositare solo gli ultimi tre bilanci senza la contabilità. Questo, in estrema sintesi, quanto affermato dalla Corte con ordinanza n. 11218 del 28.04.2021.

Per i Supremi Giudici, ai fino della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l. fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l. fall., costituiscono strumento privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

E' pur vero, affermano gli Ermellini,  che i bilanci danno luogo solo ad una presunzione semplice della corrispondenza al vero di quanto in essi attestato, e non assurgono quindi a prova legale, essendo comunque soggetti alla valutazione del giudice, secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c.; tuttavia lo stesso giudice non può ritenerli inattendibili solo a causa del mancato deposito della documentazione contabile, ma deve, invece, indicare gli elementi concreti che denotano l'eventuale anomalia dei dati in essi contenuti.

L'obbligo dell'imprenditore di consegna al curatore delle scritture contabili sorge, infatti, a norma dell'art. 86 legge fall., solo dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, sicché l'omessa produzione di tali scritture nell'ambito del procedimento prefallimentare non è fatto dal quale possa di per sé ricavarsi il mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine al possesso dei requisiti dimensionali, né, tantomeno, una presunzione di falsità delle risultanze dei bilanci.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari

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