Non soggetti alla sospensione feriale, i 60 giorni concessi all'ente di riscossione per procedere al pignoramento.

Non soggetti alla sospensione feriale, i 60 giorni concessi all'ente di riscossione per procedere al pignoramento.

COTRUFO & PARTNERS  

Avvocati e Commercialisti

 

Non soggetti alla sospensione feriale,  i 60 giorni concessi all'ente di riscossione  per procedere al pignoramento.

 

La Suprema Corte di cassazione, con on l'ordinanza n. 11604/21, ha stautito che non soggetti alla sospensione feriale,  i 60 giorni concessi all'ente di riscossione  per procedere al pignoramento.

In particolare, secondo gli Ermellini, la nozione di "termine processuale" non può ritenersi limitata all'ambito del compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, dovendo invece estendersi anche ai termini entro i quali lo stesso deve essere instaurato quando la proposizione della domanda costituisca l'unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso, sicché non è soggetto alla sospensione feriale il termine dilatorio di sessanta giorni di cui articolo 50, comma 1 del Dpr. n. 602/73 diretto al concessionario per procedere a espropriazione forzata, non incidendo sul diritto ad agire in considerazione dell'alternatività dell'iscrizione ipotecaria rispetto all'espropriazione ordinaria e del fatto che l'iscrizione si colloca tra la notificazione della cartella di pagamento e il pignoramento.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari