INESISTENTE la notifica dell’avviso di accertamento esecutivo se operata da soggetto non abilitato.

INESISTENTE la notifica dell’avviso di accertamento esecutivo se operata da soggetto non abilitato.

COTRUFO & PARTNERS  

Avvocati e Commercialisti

 

INESISTENTE la notifica dell’avviso di accertamento esecutivo se operata da soggetto non abilitato.

Con sentenza n. 4037/5/2021, depositata il 04.05.2021, la CTR di Catania ha annullato, per giuridica inesistenza della notifica gli avvisi accertamento esecutivi notificati dall’AE al contribuente perché “… si rileva che la relata di notificazione … è stata compilata e sottoscritta dal notificatore, con riferimento ai suoi dati e a quelli dell’ufficio di appartenenza, in modo incompleto e scarsamente leggibile atteso che non risulta presente un elemento costitutivo ed essenziale per la validità della notificazione, avuto riguardo alla individuazione del messo “notificatore” sia dell’ufficio di appartenenza dello stesso”.

Il giudice, tenuto conto della particolare funzione dell’avviso di accertamento esecutivo, volto non solo a rendere conoscibile la pretesa al suo destinatario, ma, soprattutto, ad acquisire valenza di titolo esecutivo tributario decorsi sessanta giorni dalla data di notifica, ha attribuito una valenza fondamentale al procedimento di notificazione, correttamente escludendo efficacia sanante dell’impugnazione.

La sanatoria per raggiungimento dello scopo operava, infatti, per l’avviso di accertamento “vecchia maniera” la cui funzione era quella d rendere edotto il contribuente dell’esistenza a suo carico della pretesa tributaria ma nessuna efficacia sanante potrà essere attribuita alla proposizione del ricorso laddove il titolo esecutivo non sia stato correttamente notificato.

“… Nel caso concreto, non risultano gli elementi indispensabili a consentire la verifica che l’attività di notificazione sia stata svolta da un soggetto qualificato e dotato … della possibilità giuridica di compiere detta attività in modo da poter ritenere esistente e individuabile in capo allo stesso e all’ufficio di appartenenza il potere esercitato …”.

Avv. Iris Maria Ruggeri, Cassazionista del foro di Catania.