Ritardo nella fatturazione integra una violazione formale

GIURISPRUDENZA

COTRUFO & PARTNERS  

Avvocati e Commercialisti

 

Ritardo nella fatturazione integra una violazione formale

La Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 16450/2021, ha statuito che in tema di sanzioni amministrative tributarie, per distinguere tra violazioni formali e sostanziali è necessario accertare in concreto, con valutazione in fatto riservata al giudice di merito, se la condotta abbia cagionato un danno erariale, incidendo sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o del versamento del tributo; in assenza di tale pregiudizio, la violazione resta formale perché lesiva per l'esercizio delle azioni e dei poteri di controllo da parte dell’Amministrazione finanziariail ritardo nella fatturazione, sanzionato dall'art. 6, comma 1, dlgs. n. 471 del 1997, integra una violazione formale e non anche sostanziale dell'art 21, quarto comma, d.P.R. n. 633 del 1972 ove la condotta, pur oggettivamente lesiva per l'esercizio delle azioni di controllo, non abbia arrecato alcun pregiudizio, con accertamento di fatto di competenza del giudice di merito, sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o sul versamento del tributo, sicché, in caso di pluralità di violazioni della medesima disposizione, è applicabile l’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari

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