Agevolazioni fiscali sulla prima casa anche nel caso in cui si possieda, nello stesso Comune, un altro immobile

Agevolazioni fiscali sulla prima casa anche nel caso in cui si possieda, nello stesso Comune, un altro immobile

COTRUFO & PARTNERS  

Avvocati e Commercialisti

 
 
Agevolazioni fiscali sulla prima casa anche nel caso in cui si possieda, nello stesso Comune,  un altro immobile: condizione
 
La Suprema Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 20981/2021, ha statutio che chi acquista una abitazione ha diritto alle agevolazioni fiscali sulla prima casa anche nel caso in cui possieda nello stesso Comune un altro immobile laddove questo sia troppo piccolo per abitarci.
In tema di agevolazioni fiscali per la prima casa, ai sensi dell'art. 1, nota II bis, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dalla legge n. 549 del 1995, il concetto di idoneità della casa già posseduta – ostativo alla fruizione del beneficio – è da intendersi quale alloggio concretamente idoneo, sia sotto il profilo oggettivo-materiale che giuridico, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato.
 
Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari