Nessuna responsabilità solidale dell'amministratore e liquidatore nell'obbligazione tributaria di una società di capitali.

COTRUFO & PARTNERS  

Avvocati e Commercialisti

 

Nessuna responsabilità solidale dell'amministratore e liquidatore nell'obbligazione tributaria di una società di capitali.

La Suprema Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 25530/2021, ha statuito che non può configurarsi una responsabilità diretta dell'amministratore di fatto in relazione al pagamento delle imposte evase dalle società, dovendo escludersi una responsabilità solidale dell'amministratore e liquidatore nell'obbligazione tributaria di una società di capitali.

L'autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali implica infatti l'esclusiva imputabilità alla società dell'attività svolta in suo nome e dei relativi debiti e tale principio non conosce alcuna deroga con riferimento alle obbligazioni di carattere tributario della società. La particolare ipotesi di responsabilità posta dall'art. 36 Dpr 602/73 a carico di liquidatori, amministratori e soci di società in liquidazione, è infatti una particolare ipotesi di responsabilità per obbligazione propria ex lege, ed ha natura civilistica e non tributaria, in quanto trova il suo fondamento in un credito civilistico fondato sulla violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c., non ponendo detta norma alcuna coobbligazione di debiti tributari a carico di tali soggetti. 

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari