Differenza tra credito inesistente e non spettante.

Differenza tra credito inesistente e non spettante.

COTRUFO & PARTNERS   

Avvocati e Commercialisti

 

Differenza tra credito inesistente e non spettante.

 

La Suprema Corta di cassazione, con tre sentenze gemelle, le nn. 34443,  34444 e  34445 del 16 novembre 2021, ha statuito che in tema di compensazione di crediti fiscali da parte del contribuente, il discrimine ai fini dell’applicazione della sanzione del 30%, ovvero della sanzione dal 100% al 200% del credito indebitamente utilizzato, come previste dall’articolo 13, commi 4 e 5, D.lgs. n. 471/1997 (introdotti dall’articolo 15 D.lgs. n. 158/2015, con contestuale abrogazione dell’articolo 27, comma 18, D.l. n. 185 del 2008, convertito in legge n. 2 del 2009, come modificato dall’articolo 7, comma 2, D.l. n. 5 del 2009, convertito in legge n. 33 del 2009) va individuato, rispettivamente, nell’utilizzo di un credito “non spettante” ovvero di un credito “inesistente”, per tale ultimo dovendo intendersi - ai sensi dello stesso articolo 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. cit. - il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo (il credito che non è, cioè, “reale”) e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli articoli 36 bis e 36 ter del d.P.R. n. 600/1973 e all’articolo 54 bis del d.P.R. n. 633/1972.

 

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari