Avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2015 illegittimo per violazione dell’art. 157, co. 1 D.L. n. 34/2020, perché emesso oltre il 31.12.2020.

GIURISPRUDENZA

Avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2015 illegittimo per violazione dell’art. 157, co. 1 D.L. n. 34/2020, perché emesso oltre il 31.12.2020.

Con recentissima pronuncia (n. 269/2021, depositata il 03.12.2021) forse una delle prime sul tema almeno da quanto è dato sapere, la Commissione Tributaria Provinciale di Verona (Pres. Dott. D’Ascola Pasquale – Relatore Dott. Russo Carmine) ha annullato un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2015 stante la palese violazione del disposto di cui all’art. 157, co. 1, D.L. n. 34/2020.

La norma indicata prevede espressamente che «al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali», è stato previsto che, in deroga allo Statuto del contribuente, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, che scadono tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020 (senza tenere conto della sospensione di cui all’art. 67, comma 1, D.L. 18/2020), vengano emessi entro tale ultima data del 31.12.2020, per essere notificati nel lasso temporale compreso tra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza.

E’ necessario che entrambi i termini siano rispettati, pena la nullità dell’atto.

Si riportano, qui di seguito, i passi salienti della motivazione offerta dai Giudici: “Nel caso in esame, l'avviso di accertamento ha ad oggetto l'anno di imposta 2015, e quindi in base alla regola generale dell'art. 43, co. 1, del DPR n. 600/1973, secondo cui "gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione", avrebbe avuto come scadenza naturale, per l'emissione e per la notifica, il 31.12.2020. Però, in forza della regola derogatoria dettata nel periodo dell'emergenza dall'art. 157, co. 1, d.l. 34/20, il termine per l'emissione dell'atto restava fermo al 31.12.2020, il termine per la notifica dell'atto era prorogato al 28.2.2022. Nel caso in esame, l'atto impugnato è stato emesso e notificato lo stesso giorno, il 10.3.2021 (ve ne è prova certa in atti; il provvedimento è stato emesso con firma digitale apposta il 10.3.2021, ed inviato via PEC lo stesso giorno). L'atto impugnato non rispetta, pertanto, il primo dei due termini previsti dall'art. 157, co. 1, del d.l. 34/2020. (quello per l'emissione). Nelle sue difese l'Agenzia delle Entrate obietta che soccorre, però, un'altra norma di recente introduzione, quella dell'art. 4 octies, co. 1, d.l. 30 aprile 2019, n. 34, con cui è stato ampliato l'obbligo di invito al contraddittorio, ed è stato disposto che, se l'invito al contraddittorio avviene a meno di 90 gg. dalla scadenza del termine massimo di decadenza dall'attività di controllo, il termine per la notifica dell'avviso è prorogato di 120 gg. La norma dispone, infatti, che "qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b ), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo e' automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario". Nel caso in esame, l'invito al contraddittorio è stato emanato il 15.12.2020, e quindi a giudizio dell'amministrazione finanziaria, esso, per effetto della proroga dei 120 gg. di cui al d.l. 34/19, avrebbe consentito la notifica dell'avviso entro il 30.04.2021. Questa posizione, però, non è corretta, perché ppstula la esistenza di un solo termine ( quello per la notifi'ca dell'avviso) senza considerare che l'art. 157, co. 1, d.l. 34/20, per i soli avvisi destinati a scadere entro il 31.12.2020, con scelta discrezionale non sindacabile perché non apparentemente irragionevole, ha introdotto un doppio termine, quello per la emissione e quello per la notifica. Dei due termini è solo il secondo che beneficia della proroga ex art. 4 octies, co. 1, d.l. 34/19, perché la norma in esame riguarda letteralmente soltanto il termine per la notifica (" .. .il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo e' automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario"). Ne consegue che per la emissione dell'avviso restava fermo il termine massimo del 31. 12.2020, che nel caso oggetto di questo giudizio è stato superato. Gli altri motivi sono assorbiti.”

 

Avv. Iris Maria Ruggeri - di Cotrufo & Partners - Avvocati e Commercialisti - 

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