Ispezione fiscale nell'immobile ad uso promiscuo del contribuente. E' necessaria l'autorizzazione del pm?

GIURISPRUDENZA

COTRUFO & Partners

Avvocati e Commercialisti

 

Ispezione fiscale nell'immobile ad uso promiscuo del contribuente

La Suprema Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 1698/200, ha statuito che per l'ispezione fiscale nei locali del contribuente ad uso promiscuo,  serve, sempre, l'autorizzazione del pubblico ministero ma  solo se  i predetti locali sono collegati internamente


Chiariscono i Supremi Giudici che l'utilizzo promiscuo ricorre se gli ambienti sono usati per la vita familiare e per l'attività professionale dove può avvenire il trasferimento di documenti. 


Ricordano gli Ermellini che in tema di accertamento, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, prescritta dall'art. 52 del Dpr 633/1972, ai fini dell’accesso del personale dell'Amministrazione finanziaria a locali adibiti anche ad abitazione del contribuente ovvero esclusivamente ad abitazione, è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni soltanto in quest'ultima ipotesi e non anche quando si tratti di locali ad uso promiscuo; destinazione, quest'ultima, che ricorre non soltanto ove i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l'attività professionale, ma ogni qual volta l'agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento di documenti propri dell'attività commerciale nei locali abitativi.

In conclusione, quindi, la promiscuità dei locali destinatari di accesso ispettivo fiscale e, conseguentemente, la necessità dell'autorizzazione del Pubblico ministrero, dipende esclusivamente dalla circostanza di fatto che vi sia un'agevole possibilità di comunicazione interna. 

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari

 

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