PVC redatto a carico di un soggetto terzo - Omessa allegazione all’atto accertativo che vi faccia rimando - Nullità dell’atto richiamante per difetto di motivazione.

GIURISPRUDENZA

COTRUFO & PARTNERS  

Avvocati e Commercialisti

 

PVC redatto a carico di un soggetto terzo - Omessa allegazione all’atto accertativo che vi faccia rimando - Nullità dell’atto richiamante per difetto di motivazione.

Con sentenza n. 184/2022, depositata il 26/01/2022, la CTP di Bari ha accolto il ricorso di una società, difesa dallo studio Cotrufo & Partners - Avvocati e Commercialsiti -  che aveva eccepito la nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione. La pretesa impositiva recata dall’atto impositivo, infatti, trovava ragione in una verifica condotta a carico di soggetto terzo, con la quale la ricorrente aveva intrattenuto rapporti commerciali ed a conclusione della quale era stato redatto PVC, richiamato nell’atto opposto.

Veniva rilevato che, pur avendo operato, l’AE di Bari, in seno alla motivazione dell’avviso di accertamento, una breve sintesi dei rilievi operati a carico della società terza, altrettanto vero era, tuttavia, che essa si rivelasse del tutto insufficiente ad assolvere la funzione della motivazione per relationem. Né, del resto, poteva ritenersi sufficiente l’allegazione di uno stralcio del PVC redatto a carico del terzo, segnatamente solo tre pagine, peraltro neppure consecutive perché, per ormai granitico orientamento giurisprudenziale, laddove l’atto impositivo faccia riferimento ad atti non conosciuti dal contribuente, questi atti, cd. “richiamati” dovranno essere allegati all’atto cd. “richiamante”, pena la nullità di quest’ultimo.

A confutazione del motivo, l’Ufficio affermava che l’atto, pur rinviando al PVC redatto a carico di un soggetto terzo, fosse corredato da una motivazione idonea a rendere edotto il contribuente sulle ragioni della pretesa impositiva; nell’atto opposto sarebbero, infatti, stati trasfusi i rilievi emersi nel corso della verifica a carico del terzo ed il contribuente avrebbe diritto di conoscere solo i rilievi strettamente necessari all’edificazione della pretesa, che nel caso in specie erano stati confutati, dando così dimostrazione di aver acquisito conoscenza dei presupposti delle somme richieste. Adduceva inoltre, la parte erariale, che la società ricorrente era stata messa a parte di ogni informazione necessaria tenuto conto del fatto che, in fase amministrativa, erano stati redatti tre diversi verbali di contraddittorio e, da tale circostanza, emergeva una adeguata conoscenza delle circostanze di fatto assunte a fondamento della pretesa.

Nel difendersi la società portava all’evidenza del giudice come nessun rilievo, ai fini dell’assolvimento dell’onere di motivazione dell’atto, assumesse la triplice verbalizzazione. La motivazione costituisce, infatti, un fondamentale requisito di contenuto/forma dell’atto impositivo, senza il quale sarà da qualificarsi nullo, indipendentemente dalla circostanza che il contribuente abbia potuto acquisire aliunde cognizione dei fatti posti alla base della pretesa impositiva. In ogni caso l’atto che è frutto dell’attività posta in essere dell’Ufficio accertatore deve risultare completo di tutti i requisiti normativamente richiesti e, nell’ipotesi in esame, molto genericamente la motivazione dell’atto riportava i presupposti di fatto della pretesa erariale.

La circostanza che prima dell’emissione dell’atto fossero stati redatti tre verbali di contraddittorio non poteva ritenersi sufficiente a colmare le carenze motivazionali dalle quali l’avviso di accertamento risultava palesemente affetto. I verbali invocati dall’Ufficio nulla aggiungevano alla insufficiente motivazione dell’avviso di accertamento: il primo recava una semplice elencazione dei documenti esibiti dalla società all’Ufficio su specifica richiesta di quest’ultimo; il secondo verbale menzionava i DDT che presentavano profili di criticità perché non rispettosi del criterio temporale e per il fatto che i progressivi in essi indicati erano già stati utilizzati dalla società terza per altri documenti di trasporto relativi a merci fatturate; il terzo verbale recava gli importi accertati nonché le dichiarazioni rese dal rappresentante della società.

Stando così le cose, nessun valore aggiunto la verbalizzazione dei contraddittori recava alla assolutamente scarna motivazione dell’atto impositivo che indicava solo in linea di massima, i presupposti di fatto della pretesa.  

L’affermazione avversaria, poi, secondo la quale svolgendo nel ricorso la propria attività difensiva, la società avrebbe dato atto di ben conoscere il sostrato di fatto da cui la pretesa tributaria trova genesi, non poteva che essere ritenuta dal Giudice formula di mero stile, atteso che la società aveva svolto le proprie difese alla luce dei fatti conosciuti, ma tale circostanza non escludeva affatto che la conoscenza dell’atto istruttorio redatto a carico del terzo e mai conosciuto dalla società potesse offrire utili spunti per una difesa più dettagliata ed approfondita.

La CTP di Bari ha accolto le difese prospettate così testualmente motivando: «Con riferimento al secondo motivo di ricorso con il quale la ricorrente eccepisce il difetto di motivazione in violazione degli artt. 42 del DPR. n. 600/73, 7 della L. 212/2000 e 3 della L. 241/1990 in quanto la breve sintesi dei rilievi contestati alla società (terza) che ha effettuato vendite in nero all’odierna ricorrente e che sono stati riportati nella motivazione dell’atto impugnato si rivelerebbe insufficiente ad assolvere la funzione di motivazione per relazione, unitamente alla mancata allegazione del PVC all’atto opposto, redatto nei confronti della società (terza), di cui ha allegato poche tre pagine. L’attività di veriofica della Guardia di Finanza si è svolta presso la sede della società (terza), nessun accesso è stato effettuato presso la sede della ricorrente, di conseguenza il PVC riveste particolare importanza al fine di potere valutare e contestare i fatti verificati. La mancata allegazione al processo determina la nullità dell’atto opposto da esso derivato perché limita l’attività di difesa. L’eccezione della ricorrente non può essere disattesa. L’atto opposto è carente di motivazione in quanto non riporta integralmente i fatti verificati dalla G. di F., che risultano insufficienti per avanzare una pretesa impositiva con esclusione delle scritture contabili perché ritenute inattendibili.»

 

Avv. Iris Maria Ruggeri, avvocato cassazionista del foro di Catania.

 

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